In materia di cessione delle quote residue del bonus ristrutturazione, il decesso dell’erede è assimilabile alle ipotesi di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene. Ipotesi nelle quali, le quote residue del bonus fiscale, non fruite da questi non si trasferiscono per successione all’acquirente/donatario.

Dunque, in caso di decesso dell’erede originario che ha acquisito le quote residue del bonus ristrutturazione non fruite dal de cuius, le quote residue non si trasferiscano per successione al nuovo erede.

In sintesi, è questo l’orientamento espresso fino ad oggi dall’Agenzia delle entrate in materia di trasferimento delle quote residue dei bonus edilizi da un erede all’altro.

La cessione del bonus ristrutturazione in favore dell’erede

Nella circolare n°7/E 2021, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che in caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Rileva dunque la disponibilità dell’immobile. Anche se non è adibito a propria abitazione principale (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.1). La quota di detrazione di un determinato anno può essere detratta dall’erede che al 31 dicembre dello stesso anno aveva la disponibilità dell’immobile. Difatti, se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali (Circolare 5.03.2003 n. 15, paragrafo 2). Se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo non avendone più gli altri la disponibilità.

Difatti, l’erede deve avere la disponibilità dell’immobile per beneficiare della detrazione.

Detto ciò, in caso di decesso dell’erede originario che ha acquisito le quote residue del bonus ristrutturazione non fruite dal de cuius, le quote residue si trasferiscano al successivo erede?

Ebbene la risposta non è così scontata come sembrerebbe in base alle regole sopra analizzate.

La cessione del bonus se muore l’erede principale

Innanzitutto partiamo con l’analizzare le regole di trasferimento del bonus in caso di vendita o di donazione dell’immobile da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene.

In tale situazione, le quote residue della detrazione non si trasferiscono all’acquirente/donatario. Neanche nell’ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell’eredità.

Sulla base di tale premessa, l’Agenzia delle entrate ritiene che , in caso di decesso dell’erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal de cuius che ha sostenuto le spese agevolabili, le quote residue non si trasferiscono al successivo erede. Pertanto il successivo erede non potrà beneficiare delle quote residue acquisite.

L’Agenzia delle entrate ha confermato tale orientamento in diversi documenti di prassi.

Ad esempio, nella risposta n°612/2021. Si veda a tal fine il nostro approfondimento Cessione bonus ristrutturazione agli eredi: possibile un solo trasferimento.

In tale documento di prassi, la situazione analizzate riguardava un soggetto che in qualità di erede, aveva chiesto lumi sulla possibilità di beneficiare delle quote residue acquisite dalla moglie (deceduta) in seguito alla scomparsa del padre che aveva sostenuto le spese di ristrutturazione.

Dunque, anche in tale caso la risposta dell’Agenzia delle entrate è stata negativa.