Acquistare mobili ed elettrodomestici all’estero sfruttando il bonus mobili in Italia. E’ possibile o la detrazione del 50% è ammessa solo laddove gli acquisti siano effettuati in Italia?

La documentazione e gli adempimenti richiesti per legge al contribuente possono far sorgere qualche dubbio in merito alla spettanza del bonus laddove gli acquisti siano effettuati all’estero. L’Agenzia delle entrate si è già espressa in merito sia in diversi documenti di prassi sia nella guida ufficiale sul bonus mobili.

Vediamo nello specifico se e a quali condizioni è possibile ottenere il bonus mobili per le spese pagate all’estero.

Il bonus mobili

Quando si parla di bonus mobili, ex art.16 comma 2 del DL 63/2013, si fa riferimento alla detrazione collegata al bonus ristrutturazione e finalizzata ad agevolare al 50%, le spese sostenute per l’acquisto di:

  • mobili;
  • grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

La detrazione bonus mobili può essere indicata nel 730 o nel modello Redditi, e opera su una spesa di importo massimo di 10.000 euro per l’anno 2022, 8.000 euro per il 2023 e 5.000 euro per il 2024.

Il bonus mobili spetta a condizione che l’immobile al quale i mobili e gli elettrodomestici siano destinati sia oggetto di lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, ecc.

La detrazione in dichiarazione dei redditi (non è ammesso lo sconto in fattura o la cessione del credito) è subordinata al possesso di tutta la documentazione richiesta per legge. Dunque: ricevuta del bonifico; ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito); documentazione di addebito sul conto corrente. Ai fini dell’agevolazione è necessario conservare anche le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

Comprare mobili all’estero con lo sconto italiano

In premessa ci siamo posti la domanda se sia possibile sfruttare il bonus mobili per gli acquisti effettuati all’estero.

Ebbene, la risposta è affermativa. Infatti, sia nella guida ufficiale dell’Agenzia delle entrate sia nella circolare n° 11/2014, il Fisco ha aperto a tale possibilità.

Detto ciò, in merito al bonifico tramite il quale sono pagate le spese pagate all’estero da portare in detrazione:

la ritenuta d’acconto deve essere operata anche sulle somme accreditate su conti in Italia di soggetti non residenti. Questi ultimi potranno scomputare la ritenuta subita dall’imposta eventualmente dovuta per i redditi prodotti in Italia o recuperare il prelievo mediante istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 602 del 1973.

Tuttavia,  se il destinatario del bonifico del pagamento è un soggetto non residente e correlativamente non dispone di un conto in Italia, il pagamento dovrà essere eseguito mediante un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) e dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento. Mentre il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato possono essere sostituiti dall’analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal paese estero.

La ricevuta del bonifico dovrà essere conservata unitamente agli altri documenti ordinariamente richiesti per gli acquisti effettuati in Italia.

Riassumendo…

  • Il bonus mobili spetta anche per gli acquisti effettuati all’estero;
  • se l’esercente non ha un conto in Italia, il pagamento dovrà essere eseguito mediante un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) e dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento;
  • sarà necessario conservare la copia del bonifico e tutta la documentazione richiesta per legge.