La possibilità di fare domanda per il bonus occhiali (o bonus vista) si aprirà il 5 maggio 2023. Ossia giorno dal quale sarà attiva la relativa piattaforma web del Ministero della Salute.

Il contributo potrà essere chiesto nella forma del rimborso (per una spesa già sostenuta prima del 5 maggio) o nella forma del voucher da utilizzare per una spesa fatta dal 5 maggio in poi.

Intanto, in redazione già iniziano ad arrivare dei quesiti. Ad esempio, un lettore ci chiede di sapere se dopo aver fatto domanda bonus occhiali nella forma del voucher potrebbe annullarlo (prima di utilizzarlo) e fare nuova richiesta nella forma del rimborso per una spesa già sostenuta prima del 5 maggio 2023.

Chi e come può chiedere il bonus occhiali

Il bonus occhiali, si concretizza in un contributo del valore di 50 euro che il legislatore ha istituito con la legge di bilancio 2021. Il beneficio è finalizzato a sostenere le famiglie in difficoltà economiche. A queste è concesso il contributo a fronte dell’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto. Per averne diritto è necessario che l’ISEE non sia superiore a 10.000 euro.

Lo si può avere per acquisti fatti nel periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Non è automatico. Per averlo bisogna fare domanda tramite il portale www.bonusvista.it a cui accedere con credenziali SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS).

La domanda bonus occhiali può assumere due vesti. Quella del rimborso (massimo 50 euro), a fronte di una spesa già sostenuta entro il 4 maggio 2023. Oppure voucher (50 euro) spendibile prezzo i negozi accreditati all’iniziativa, per acquisto fatto dopo il 4 maggio 2023.

Alla domanda non bisogna allegare l’ISEE. Infatti, il sistema sarà in grado di riconoscere in automatico se il richiedente il bonus occhiali ha un ISEE in corso di validità e se non c’è lo avverte che bisogna prima fare l’ISEE e poi ripresentare la richiesta.

Come passare da voucher a rimborso o viceversa

Il bonus occhiali può essere richiesto una sola volta per ogni membro di uno stesso nucleo familiare, sempreché l’ISEE non sia superiore a 10.00 euro.

Ciò significa anche che un soggetto che ha già acquistato occhiali prima del 5 maggio 2023 deve decidere se fare domanda bonus occhiali come rimborso per quella spesa già fatta. Oppure chiedere il bonus nella forma del voucher da utilizzare per un nuovo acquisto dopo il 4 maggio 2023.

Tra le FAQ dedicate al bonus vista, è detto che è possibile eliminare un voucher generato, a patto che non sia stato validato, direttamente sulla piattaforma e richiedere nuovamente un contributo (voucher o rimborso), nel limite delle risorse disponibili.

Quindi, se un soggetto chiede il bonus occhiali nella forma del voucher, può annullarlo e chiederne un altro come rimborso, oppure viceversa.

Ricordiamo anche che nel caso di richiesta del voucher, tale voucher dovrà essere utilizzato entro 30 giorni. Trascorso tale termine, senza che il buono sia utilizzato, sarà annullato automaticamente e si potrà generare un altro bonus nei limiti delle risorse disponibili.

La domanda del bonus occhiali come rimborso per una spesa già fatta deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di apertura della piattaforma. Vale a dire entro e non oltre il 3 luglio 2023.

Il bonus occhiali ha i sui effetti anche nel 730, in quanto non è compatibile con la detrazione fiscale del 19% prevista per la stessa spesa.