In alcuni specifici casi, il bonus pescatori può essere cumulato con altre prestazioni assistenziali o di sostegno al reddito. Su tale passaggio, di recente, l’INPS ha fornito specifici chiarimenti. Soffermandosi sui casi in cui è ammesso il cumulo ed elencando anche le possibili situazioni di incompatibilità.

Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il bonus per i pescatori autonomi

Tra i vari bonus che il Governo ha adottato per ristorare gli operatori economici colpiti dalla gravi crisi economica legata al Covid-19, c’è anche l’indennità prevista in favore dei pescatori autonomi.

Il riferimento è al c.d bonus pescatori introdotto dalla Legge n° 178/2020, Legge di bilancio 2021. Il bonus è pari a 40 euro giornalieri, rapportati al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021.

L’accesso al bonus è riconosciuto a coloro che hanno subito una riduzione del reddito causa crisi economico-sanitaria COVID-19. La riduzione del reddito del primo semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33 per cento rispetto al reddito del primo semestre 2019.

Rientrano tra i soggetti beneficiari, i lavoratori marittimi di cui all’articolo 115 del Codice della Navigazione, imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Il bonus pescatori è riconosciuto anche in favore degli armatori e dei proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dei pescatori autonomi. A condizione che le predette categorie di lavoratori non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, a esclusione della Gestione separata.

Il cumulo con altre prestazioni o indennità

In alcuni casi, è possibile cumulare il bonus pescatori con altre indennità.

Nello specifico, in base a quanto riportato nella circolare n° 173/2021 dell’INPS; il bonus pescatori è cumulabile con:

  • l’assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222,
  • con l’indennità di disoccupazione NASpI,
  • con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.

Anche l’indennità di disoccupazione agricola non è da ostacolo alla percezione del bonus.

La suddetta circolare individua anche i casi di di incompatibilità.

Ad ogni modo, la domanda per il bonus deve essere presentata entro termini precisi. La deadline è quella del 31 dicembre 2021.

La domanda deve essere presentata in via telematica: tramite il portale INPS; oppure rivolgendosi ad un patronato. L’accesso al portale INPS può avvenire utilizzando le seguenti credenziali di accesso: SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS).

Attenzione, il bonus pescatori può essere richiesto tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile.