Posso usufruire del bonus ristrutturazione se acquisto un appartamento in cui il precedente proprietario (parte venditrice nell’atto di compravendita) ha effettuato opere di manutenzione straordinaria saldando successivamente alla data del rogito la fattura della società che ha eseguito i lavori?

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta al recente interpello n. 174, ha chiarito la fattispecie.

 

Bonus ristrutturazione, vale il principio di cassa

Il comma 1 dell’articolo 16 – bis dispone che sono detraibili le spese “sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi”.

L’espressione “spese sostenute” deve intendersi in applicazione del criterio di cassa, nel senso che la detrazione si applica alle spese effettivamente “pagate” dal contribuente e rimaste a suo carico.

Il successivo comma 8 dell’articolo 16-bis, dispone altresì che “In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”.

Nel caso di acquisto di un appartamento in cui il precedente proprietario (parte venditrice nell’atto di compravendita) ha effettuato opere di manutenzione straordinaria e ha provveduto a saldare con bonifico la fattura della società che ha eseguito i lavori soltanto successivamente al rogito notarile, l’Ade ritiene che lo stesso venditore, per i motivi sopra esposti, non ha titolo per usufruire della detrazione in esame, non essendo più proprietario dell’immobile compravenduto.

La detrazione corrispondente a tale spesa, dunque, non può essere oggetto né di trasferimento dal venditore all’acquirente dell’immobile, né, tantomeno, essere utilizzata.

 

Potrebbe anche interessarti: