Il bonus ristrutturazione spetta anche per quelle spese connesse all’esecuzione dei lavori agevolati con la detrazione al 50% ma che non sono espressamente citate dalla norma di riferimento, art.16 bis del DPR 917/86, TUIR e art.16 del DL 63/2013.

Nella circolare n°17/e, l’Agenzia delle entrate ha fornito un elenco delle c.d. “altre spese” che possono essere scaricate in dichiarazione dei redditi.

Vediamo nello specifico quali sono le indicazioni fornite.

Il bonus ristrutturazione

Il bonus ristrutturazione consente al contribuente di recuperare parte delle spese sostenute per sistemare la propria casa.

Sono oggetto di bonus i lavori effettuati su unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento. Il bonus è pari al 50% su una spesa massima di 96.000 euro. Si tratta di un limite annuale applicato al singolo immobile. In alcuni casi, è ammesso il cumulo con altre agevolazioni.

In riferimento ai lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetta per le spese di:

  • manutenzione ordinaria (lett. a art.3 TUE);
  • manutenzione straordinaria (lett. b);
  • restauro e di risanamento conservativo (lett. c);
  • ristrutturazione edilizia (lett. d).

Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari e/o sulle relative pertinenze, sono agevolati gli stessi interventi ad eccezione di quelle relative alla manutenzione ordinaria (ammenochè non rientra in un intervento di ristrutturazione più complesso). Possono essere agevolati anche i lavori finalizzati al compimento di atti illeciti da parte di terzi, dunque: il rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; l’apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; il montaggio di porte blindate o rinforzate; l’apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; l’installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; l’apposizione di saracinesche; ecc.

Bonus ristrutturazione. Tutte le “altre spese” detraibili (circolare 17/E Agenzia delle entrate)

Come accennato in premessa, ci sono delle spese agevolabili al 50% che non sono espressamente richiamate dalla norma.

A tal proposito, nella circolare n°17/e, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la detrazione spetta per le spese sostenute, anche prima dell’inizio dei lavori, per:

  • la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori;
  • l’acquisto dei materiali;
  • l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e la dichiarazione di inizio lavori;
  • gli oneri di urbanizzazione;
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto interministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41).

Nello stesso documento di prassi, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che l’elenco riportato non ha valore tassativo:

in quanto è riferita ai costi ulteriori, rispetto a quelli espressamente menzionati, connessi all’intervento edilizio (Risoluzione 18.08.2009 n. 229/E) tra cui, ad esempio, le spese relative allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori e la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile.

Tuttavia, non sono detraibili le spese pagate per:

  • il trasloco e la custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 4).
  • il compenso straordinario dell’amministratore di condominio, non trattandosi di un costo caratterizzato da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, in quanto gli adempimenti amministrativi rientrano tra gli ordinari obblighi posti a carico dell’amministratore da imputare alle spese generali di condominio (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta 4.4.1).

Riassumendo.

  • Il bonus ristrutturazione consente di scaricare in dichiarazione dei redditi il 50% delle spese sostenute fino ad un massimo 96.000 euro annui;
  • sono agevolate anche le c.d. “altre spese”;
  • rientrano nelle altre spese ad esempio la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori.