Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha approvato il decreto con il quale sono state individuate le “Linee guida” che devono essere seguite dai certificatori per la corretta qualificazione degli investimenti ammessi al bonus R&S. Investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica.

Già dall’ 8 luglio, è stato aperto il canale telematico per la trasmissione, tramite la piattaforma dedicata, delle attestazioni richieste e rilasciate alle imprese dai certificatori iscritti nell’apposito Albo necessarie per beneficiare del relativo credito d’imposta.

Il bonus R&S. Un cenno

Il credito d’imposta R&S agevola le imprese che effettuano investimenti in Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica, anche nell’ambito del Design e ideazione estetica.

Possono richiederlo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti:

  • indipendentemente dalla natura giuridica;
  • dal settore economico di appartenenza;
  • dalla dimensione;
  • dal regime contabile;
  • dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Le imprese escluse

Sono escluse invece  le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Utilizzo del bonus R&S

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

L’omessa indicazione del bonus R&S si può correggere.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus R&S. Al via le certificazioni (decreto MIMIT)

Si attendeva la pubblicazione del decreto con il quale  individuare le linee guida che i certificatori devono seguire per verificare se le attività oggetto di investimento da parte delle imprese siamo o meno ammissibili al bonus. La certificazione serve per attestare che le attività siano rispettose dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge. In tal modo le imprese evitano spiacevoli sorprese che potrebbero venire fuori se l’Agenzia delle entrate ritenesse a posteriori un investimento non agevolabile.

A ogni modo le linee guida sono contenute in uno specifico documento allegato al decreto MIMIt del 4° luglio linee guida bonus R&S.

Il documento è suddiviso in quattro sezioni:

  • Attività di ricerca e sviluppo (articolo 1, comma 200 legge n. 160/2019);
  • Attività di ricerca e sviluppo (articolo 3 del Dl n. 145/2013);
  • Innovazione (articolo 1, comma 201 legge n. 160/2019);
  • Design e ideazione estetica (articolo 1, comma 202 legge n. 160/2019).

Definiti, quindi, attività, requisiti e prodotti ammissibili ai fini del beneficio, i certificatori possono compilare e inviare i modelli approvati con il decreto dello scorso 5 giugno.

L’avviso del 4 luglio 2024

Un avviso pubblicato sul sito del ministero precisa che coloro che hanno firmato il modello di certificazione prima della pubblicazione delle linee guida (4 luglio 2024) devono accedere nuovamente alla piattaforma di rilascio delle certificazioni, effettuare il download del documento, procedere alla sua firma e poi all’invio, valutandone la coerenza con i criteri stabiliti nelle linee guida.

In caso contrario, si riterrà che la certificazione firmata già trasmessa sia coerente con i criteri vigenti.

Per richiedere informazioni e chiarimenti è sempre possibile inviare una e-mail a [email protected].

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Come accennato in premessa: dall’ 8 luglio è stato aperto il canale telematico per la trasmissione, tramite la piattaforma dedicata bonus R&S, delle attestazioni richieste e rilasciate alle imprese dai certificatori iscritti nell’apposito Albo necessarie per beneficiare del relativo credito d’imposta.

Riassumendo…

  • Il MIMIT ha approvato le “Linee guida” che devono essere seguite dai certificatori per attestare le attività ammesse al bonus R&S;
  • Il documento è suddiviso in quattro sezioni;
  • sulle base delle linee guida i certificatori possono compilare e inviare i modelli approvati con il decreto dello scorso 5 giugno.