Con il provvedimento del 17 dicembre 2021, firmato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini è stata definita la percentuale di fruizione del cosiddetto bonus start-up, a favore delle piccole aziende di recente costituzione che non hanno beneficiato di altri contributi Covid. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Bonus start up, cos’è e a chi spetta

Il Bonus start up, sostanzialmente, è un contributo, previsto dal decreto “Sostegni”, a favore delle imprese di recente costituzione. In particolare, possono fruire di questo bonus le imprese:

  • nate nel corso del 2018, ma che hanno avviato l’attività nel 2019;
  • con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro;
  • che non hanno avuto accesso al contributo previsto dall’articolo 1 del decreto “Sostegni” in quanto privi del requisito del calo minimo del 30% tra la media mensile del fatturato e corrispettivi dell’anno 2019 e l’analogo valore dell’anno 2020.

Il contributo verrà erogato tramite accredito sul conto corrente o potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 come credito d’imposta.

L’indennizzo massimo è pari a 1.000 euro, riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per il 2021.

La percentuale di fruizione del contributo è pari al 100 per cento

L’importo complessivo dei contributi richiesti è inferiore alle risorse disponibili. A ciascun beneficiario, dunque, sarà riconosciuto l’intero ammontare del Bonus start up. Questo, in estrema sintesi, è quanto si legge nel provvedimento del 17 dicembre 2021, firmato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini.

Con successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo per l’utilizzo del bonus in argomento in compensazione tramite modello F24, per quanti hanno scelto tale modalità di fruizione.

 

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