Nella seduta di mercoledì 19 luglio la Camera ha approvato la proposta di legge recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle startup e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti (A.C. 107) e dell’abbinata proposta di legge (A.C. 1061).

Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

Le novità riguardano soprattutto l’agevolazione fiscale ossia la detrazione Irpef per gli investimenti effettuati in start-up e PMI innovative. Vediamo nello specifico cosa cambia con la nuova proposta di legge approvata dalla Camera dei Deputati.

Il bonus per gli investimenti in start-up

Il comma 1 dell’art. 29 del DL 79/2012, dispone, per le persone fisiche, una detrazione dall’imposta lorda sul reddito per «un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start­up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start­up innovative».

A decorrere dall’anno 2017, la detrazione è stata aumentata al 30 per cento.

Le disposizioni attuative della misura sono state fissate dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico del 7 maggio 2019 (recante «Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start­up innovative e in PMI innovative», che ha sostituito il precedente decreto interministeriale del 25 febbraio 2016).

Inoltre, l’art.29-bis dispone che:

in alternativa a quanto previsto dall’articolo 29, dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

In tale caso:

  • la detrazione al 50% è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis;
  • l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

Proprio su tale ultima detrazione interviene la nuova proposta di legge.

Bonus start up. Approvata una nuova proposta di legge

Come da comunicato stampa della Camera dei Deputati, ha ottenuto l’ok la proposta di legge recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle startup e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti (A.C. 107) e dell’abbinata proposta di legge (A.C. 1061).

La norma interviene sulla disciplina della detrazione Irpef in regime de minimis, di cui all’articolo 29-bis del DL n. 179 del 2012, per gli investimenti in start-up e PMI innovative, al fine di consentirne la fruizione anche qualora la detrazione superi l’imposta lorda dovuta dal contribuente. In particolare, si dispone che l’eccedenza non detraibile sia trasformata in credito d’imposta, utilizzabile in dichiarazione ovvero fruito in compensazione mediante F24. Il credito di imposta così determinato è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi. Tale disposizione si applica agli investimenti effettuati a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della norma in esame.

Si veda a tal proposito il Dossier ufficiale della camera dei Deputati.

Riassumendo…

  • E’ possibile scaricare al 50% gli investimenti effettuati nel capitale sociale di una o piu’ start-up innovative;
  • la Camera ha approvato una nuova proposta di legge che modifica l’agevolazione per gli investimenti in start-up;
  • l’eccedenza non detraibile ossia non assorbita dall’imposta a debito è trasformata in credito d’imposta, utilizzabile in dichiarazione ovvero fruito in compensazione mediante F24.