Il passaggio definitivo al nuovo digitale terrestre è agli sgoccioli. A breve saremo obbligati a rottamare i nostri vecchi televisori o a comprare un nuovo decoder tv. Per agevolare questo passaggio, il governo ha istituito due distinti bonus: il bonus tv e il bonus rottamazione tv. Gli incentivi sono cumulabili tra di loro. Purtroppo, però, di recente si è venuti a conoscenza di un’amara sorpresa: l’entità dello sconto è inferiore rispetto al previsto. Vediamo meglio di cosa si tratta.

I Bonus Tv e Bonus Rottamazione Tv sono cumulabili

La legge di bilancio 2018 aveva già previsto un bonus tv pari a 50 auro, a favore di nuclei familiari con ISEE inferiore 20 mila euro.

Di recente, inoltre, il Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto attuativo per rendere operativo il cosiddetto bonus rottamazione tv, questa volta del valore di 100 euro.

Il bonus rottamazione tv da 100 euro, diversamente dal primo, non prevede alcun limite ISEE, ma sarà riconosciuto una sola volta per nucleo familiare e a condizione che si rottami un vecchio televisore.

Ad ogni modo, è importante notare che il nuovo bonus non esclude il precedente. In altre parole, i 2 incentivi sono cumulabili, a patto, ovviamente, che si rispettino tutti i requisiti previsti. Ma attenzione, c’è un’amara sorpresa.

Bonus ridotto se cumulato

Il 7 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, con le regole da seguire per poter usufruire del bonus rottamazione tv.

Il decreto ha reso noto che la cumulabilità dei 2 bonus tv dà diritto ad uno sconto inferiore rispetto al previsto: 130 euro e non 150 euro.

In particolare, all’articolo 1 del Decreto MISE firmato il 5 luglio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2021 si legge:

“Il contributo è cumulabile con quello di cui al decreto interministeriale 18 ottobre 2019, per l’acquisto di un televisore o un decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi, il cui importo, ferme restando le previsioni del sopracitato decreto, a far data dall’entrata in vigore del presente decreto, è ridotto a 30 euro, o al minor valore pari al prezzo di vendita se inferiore”.

 

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