Il ministero della Salute dovrà comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai rimborsi erogati dal 1° gennaio 2021 allo scorso 4 maggio, per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive. Il riferimento è ai rimborsi legati al c.d. bonus vista.

L’obbligo di comunicazione è stato regolato ieri dall’Agenzia delle entrate con un nuovo provvedimento.

In rispetto di tale obbligo, il Ministero competente comunicherà i dati al Fisco, che se ne servirà per verificare eventuali irregolarità anche rispetto al cumulo con la detrazione fiscale prevista per l’acquisto di occhiali da vista.

Il bonus vista

Quando si parla di bonus vista, si fa riferimento all’agevolazione sotto forma di voucher o rimborso pari a 50 euro riconosciuto ai contribuenti per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive (vedi articolo 1, commi 437- 439, legge n. 178/2020).

Le disposizioni attuati del bonus sono state fissate con il  decreto del ministro della Salute, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, del 21 ottobre 2022. Tale provvedimento ha definito i criteri, le modalità e i termini di concessione ed erogazione del bonus.

E’ ammesso un voucher bonus vista per ciascun membro del nucleo familiare.

Il «bonus vista» può essere richiesto una sola volta, per ciascun membro del nucleo familiare con valore dell’ISEE non superiore ad euro 10.000,00 annui, per l’acquisto, effettuato nel triennio 2021-2023, di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive ed è erogato nelle forme di cui ai successivi articoli 5 e 6.

Il decreto citato ha previsto che:

  • per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 4 maggio, prima dell’attivazione della  piattaforma web per richiedere il voucher;
  • l’agevolazione si potesse erogare tramite il rimborso diretto di 50 euro sulla spesa sostenuta.

Da qui,  i dati relativi ai rimborsi erogati ai richiedenti sono in seguito comunicati all’Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Successivamente, la piattaforma è disponibile dal 20 aprile 2023 per gli esercenti.

Dal 5 maggio 2023 per i beneficiari. E dal 5 maggio in avanti l’agevolazione è erogata sotto forma di voucher in previsione del futuro acquisto agevolato.

Bonus vista. Dati all’Anagrafe tributaria, scattano i controlli

Per consentire la predisposizione della precompilata, il ministero della Salute, dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo 2024, i codici fiscali:

  • del richiedente, come registrato sull’applicazione web dedicata al “bonus vista”;
  • del beneficiario, ovvero l’intestatario del documento di spesa oggetto di rimborso;
  • dell’intestatario dell’Iban su cui si accredita il rimborso.

Sono oggetto di comunicazione anche l’importo del rimborso erogato e l’anno di imposta in cui si è sostenuta la spesa oggetto di rimborso.

E’ utile ricordare che, ai fini della dichiarazione precompilata, se il rimborso è erogato nello stesso anno in cui si richiede la detrazione Irpef per gli occhiali da vista o le lenti, questa tiene conto già del rimborso. Se invece il rimborso avviene negli anni successivi, lo stesso è indicato nel rigo D7 della dichiarazione precompilata. Tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.

Questi dati sui rimborsi sono conservati nei sistemi informativi gestiti da Sogei, che opera anche in qualità di responsabile del trattamento del Ministero della salute tramite fornitura, una tantum, di un file cifrato (articolo 11, comma 2, del Dm 21 ottobre 2022).

Con l’approvazione del Garante della privacy, le informazioni raccolte saranno memorizzate dall’Anagrafe tributaria e custodite, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a ogni anno d’imposta. Allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellate.

Riassumendo…

  • I dati relativi ai rimborsi bonus vista saranno comunicati al Fisco;
  • è oggetto di comunicazione anche l’importo del rimborso erogato nonché l’anno di imposta in cui è stata sostenuta la spesa oggetto di rimborso;
  • i dati del rimborso saranno considerati ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.