Dal 5 maggio è finalmente possibile richiedere il bonus vista sotto forma di voucher o rimborso. Sono agevolati gli acquisti presso gli esercenti che si sono registrati sull’apposita piattaforma. L’elenco dei soggetti presso i quali il bonus è spendibile, può essere consultato all’atto della richiesta del bonus.

Per quanto riguarda l’esercente, il perfezionamento dell’inserimento nell’elenco degli esercenti aderenti all’iniziativa comporta l’obbligo di accettazione dei buoni secondo le modalita’ fissate dal decreto attuativo del bonus.

In questo approfondimento ci soffermeremo proprio sugli obblighi ossia sugli adempimenti in capo agli esercenti che hanno venduto gli occhiali da vista o le lenti correttive.

Il Bonus vista 2023. Un cenno

Quando parliamo di bonus vista, facciamo riferimento all’agevolazione prevista in favore di chi acquista occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive e che rispetta precisi limiti Isee.

Il Bonus vista è stato istituito con la Legge n° 178/2020, Legge di bilancio 2021. Il bonus, sotto forma di voucher o rimborso, è pari a 50 euro e copre parte della spesa pagata per l’acquisto dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023 di:

  • occhiali da vista ovvero
  • lenti a contatto correttive.

Le disposizioni applicative del bonus sono state definite con il decreto del ministero della Salute, di concerto con il Mef, del 21 ottobre 2022.

Possono beneficiare del bonus i membri di nuclei familiari con un ISEE non superiore ad euro 10.000,00 euro annui.

L’agevolazione può essere richiesto una sola volta, per ciascun membro del nucleo familiare.

Bonus vista 2023. Le regole per l’esercente

Come accennato in premessa, il bonus vista può essere utilizzato gli acquisti presso gli esercenti che si sono registrati sull’apposita piattaforma ministeriale. L’elenco dei soggetti presso i quali il bonus è spendibile può essere consultato dai contribuenti all’atto della richiesta del bonus.

Detto ciò, una volta che sono stati inseriti nell’elenco, per gli esercenti scatta l’obbligo di accettazione dei buoni secondo le modalita’ fissate dal decreto attuativo del bonus.

Da qui, vediamo quali sono gli obblighi ossia gli adempimenti che gli esercenti inseriti nel suddetto elenco devono porre in essere.

Una volta che il venditore ha accettato il buono, questo matura un credito pari all’importo del buono stesso. Tale importo viene registrato nell’area riservata dedicata a ciascuno dei fornitori di occhiali da vista e
lenti a contatto correttive presente sul portale web dedicato al buono stesso.

Da qui, gli stessi esercenti devono provvedere ad emettere i documenti contabili:

  • redatti in conformita’ alle specifiche linee guida pubblicate e consultabili sull’applicazione web citata,
  • di importo pari al valore dei buoni validati.

A seguito dell’acquisizione dei dati dalla specifica area presente nell’applicazione web, nonche’ dei documenti contabili, il Ministero provvede entro sessanta giorni, alla liquidazione dell’importo maturato dagli esercenti.

Il saldo dell’importo maturato puo’ essere richiesto entro e non oltre il 31 marzo 2024.