Entro lo scorso 12 luglio, le imprese della c.d. ZES Unica potevano richiedere il credito d’imposta previsto dal c.d. decreto SUD (DL 124/2023). Dal 31 luglio invece potranno essere fatte dalle integrazioni rispetto alle domande già presentate laddove sia stato in precedenza indicato che c’erano ancora investimenti da realizzare oppure non fatturati o non certificati.

Vediamo in che modo dovrà essere compilata la comunicazione integrativa per non perdere il bonus ZES Unica.

Il bonus per la ZES Unica. Un cenno

Prima di entrare nel merito della questione è utile riprendere le principali peculiarità del bonus ZES Unica (art.16 del D.Lgs n°124/2023 e  D.M. 17 maggio 2024, decreto Bonus ZES).

Sono agevolati gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024.

Solo se riferiti all’acquisizione di:

  • nuovi macchinari;
  • nuovi impianti;
  • attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zes unica.

Il bonus spetta anche per i terreni nonché per l’acquisizione, realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Il valore dei terreni e dei fabbricati acquistati non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita e i materiali di consumo.

Una volta presentata l’istanza entro lo scorso 12 luglio, l’impresa richiedente dovrà attendere il provvedimento dell’Agenzia delle entrate per conoscere il credito effettivamente spettante. Il fisco terrà conto delle risorse disponibili e dei bonus richiesti. Le risorse ammontano a 1,8 mld.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato delle FAQ sul Bonus ZES Unica.

Bonus ZES Unica. Domande integrative dal 31 luglio

Chi ha presentato domanda di bonus entro lo scorso 12 luglio deve sapere che dal 31 luglio e fino al 17 gennaio 2025 è possibile presentare delle domande integrative.

Ciò laddove nella prima richiesta risulti indicato che c’erano ancora investimenti da realizzare oppure non fatturati  o non certificati.

Nello specifico potranno essere indicati investimenti realizzati:

  • successivamente all’invio della comunicazione ed entro il 15 novembre 2024 e, comunque, prima dell’invio della comunicazione integrativa, per i quali, nel medesimo periodo, sono state ricevute le relative fatture elettroniche ed è stata rilasciata la certificazione;
  • realizzati entro la data di invio della comunicazione, per i quali successivamente sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o è stata rilasciata la certificazione.

Nel medesimo periodo è possibile presentare più comunicazioni integrative; l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Si vedano le istruzioni di compilazione della comunicazione investimenti ZES Unica.

Dichiarazione integrativa. La compilazione

I dati da riportare nella comunicazione integrativa possono variare solo in riferimento al:

  • Frontespizio – riquadri “Operazioni straordinarie”, “Rappresentante firmatario della comunicazione”, “Referente da contattare” e “Impegno alla presentazione telematica”;
  • Quadro A – rigo A1, colonne 3, 4 e 5; rigo A2, colonne 10, 11 e 12;
  • Quadro B – rigo B2, colonne 6, 7 e 8; rigo B10; rigo B19, colonne 6 e 7;
  • Quadro E.

In particolare, nella comunicazione integrativa:

l’importo indicato nella colonna 2 del rigo A1 deve essere uguale all’importo indicato nella medesima colonna delle comunicazioni prece-denti, mentre la somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4 del rigo A1 deve risultare di ammontare superiore alla somma degli importi indicati nelle medesime colonne delle comunicazioni precedenti. La comunicazione integrativa non può essere presentata se non sono riportati gli estremi della certificazione nella sezione II del quadro E.

Con la comunicazione integrativa è, comunque, possibile correggere anche i dati indicati nel quadro C (verifica antimafia) della comunicazione presentata entro il 12 luglio 2024 unicamente nel caso in cui questa risulti scartata con esito “IN”. In tal caso, non vale quanto affermato nel capoverso precedente sugli importi di cui alle colonne 3 e 4 del rigo A1.

Nella comunicazione integrativa, inoltre, non è possibile barrare la casella per segnalare la rinuncia totale al credito d’imposta.

Riassumendo…

  • Dal 31 luglio sarà possibile integrare le domanda per il bonus ZES Unica;
  • Ciò vale se nella prima richiesta era indicato che c’erano ancora investimenti da realizzare. Oppure non fatturati o non certificati;
  • l’ultimo giorno per le integrazioni è il 17 gennaio 2025.