L’Agenzia delle entrate non ha mai sorpreso per la sua tempestività e anche questa volta arriva una conferma in tal senso. Infatti, solo a un giorno dalla scadenza del termine per la presentazione della richiesta del Bonus Zes ha pubblicato alcune FAQ operative con le quali sono chiariti alcuni aspetti dell’agevolazione.

Tra questi: soggetti beneficiari, investimenti agevolabili; cumulo con altri bonus; ecc.

Vediamo quali sono stati i chiarimenti forniti dal Fisco.

Il bonus ZES

Quando parliamo di bonus ZES facciamo riferimento al credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti effettuati nella c.d. Zes Unica.

La norma di riferimento è l’art.16 del D.Lgs n°124/2023 e il D.M. 17 maggio 2024, decreto Bonus ZES.

Possono essere oggetto di investimento:

  • nuovi macchinari;
  • nuovi impianti;
  • attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zes unica.

Il bonus spetta anche per i terreni nonché per l’acquisizione, realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita e i materiali di consumo. Il valore dei terreni e dei fabbricati acquistati non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

A ogni modo gli investimenti devono essere effettuati nel periodo 1° gennaio-15 novembre 2024.

Bonus ZES Unica. On line le FAQ del Fisco

Il primo chiarimento dell’Agenzia delle entrate ha riguardato proprio il periodo di effettuazione degli investimenti. Per capire se un investimento può ritenersi effettuato entro il suddetto arco temporale non rileva la data di pagamento.

Infatti, si fa riferimento ai criteri di cui all’art.109 del TUIR (DPR 917/86).

Dunque, per verificare se l’investimento è effettivamente effettuato entro il 15 novembre si deve tenere conto che:

  • “le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende” e
  • “le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate”.

Dunque entro il 15 novembre deve avvenire la consegna dei beni (o spedizione) oppure deve essere ultimata la prestazione oggetto di credito d’imposta.

Non rilevano neanche gli eventuali ordini effettuati e gli acconti pagati entro la data del 15 novembre se non sono rispettati i suddetti requisiti: consegna o ultimazione.

Quale dicitura inserire in fattura?

L’Agenzia delle entrate ha anche specificato quali sono le informazioni aggiuntive che devono essere inserite nella fattura di acquisizione dei beni.

A tal  proposito, il decreto ministeriale 17 maggio 2024 non prevede una specifica dicitura da indicare nelle fatture degli acquisiti concernenti gli investimenti agevolabili.

Va evidenziato che nel modello di “COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, l’11 giugno 2024, prot. n. 262747, dovranno essere indicate le fatture elettroniche ricevute tramite SDI secondo le istruzioni allegate a detta comunicazione.

Le domande di bonus ZES scadono oggi.

I codici ATECO esclusi

Non possono richiedere il bonus ZES Unica, i soggetti che operano nei settori:

  • dell’industria siderurgica;
  • carbonifera e della lignite;
  • dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture;
  • della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
  • della banda larga;
  • nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Sono escluse dal credito d’imposta ZES Unica le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e le imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura. Per queste imprese c’è il bonus ad hoc ex 16-bis del decreto-legge n. 123 del 2024.

L’acquisizione societaria non è agevolata

L’Agenzia blocca espressamente il bonus per le operazioni di acquisizione societaria.

Il mero passaggio di quote societarie non costituisce modalità di realizzazione dell’investimento contemplata dalla disciplina in esame. Che fa riferimento agli investimenti – facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 – realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024.

Ossia quelli relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti. O che vengono impiantate nella ZES.

Nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva ubicata nella ZES.

La sede operativa nella ZES

All’Agenzia delle entrate è stato chiesto se un’azienda con sede legale in una zona non ZES ma con sede operativa in una zona ZES può richiedere il credito d’imposta?

Il credito d’imposta di cui all’art. 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 spetta alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni rientranti nella ZES unica. Conseguentemente, ad esempio, è possibile che una società con sede legale al di fuori della ZES unica possa richiedere il credito d’imposta in questione per investimenti agevolati destinata ad una sua struttura produttiva che si insedia nell’ambito territoriale della Zes unica (cfr., la risposta ad istanza di interpello pubblicata sub n. 771 del 2021).

Dunque la risposta è affermativa.

Possibile presentare più progetti di investimento

È possibile presentare più di un progetto d’investimento iniziale, come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fermo restando ai sensi del comma 7 dell’articolo 3 del decreto ministeriale 17 maggio 2024, il limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Tenendo conto che deve trattarsi di investimenti agevolabili realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Cumulo con altre agevolazioni

Il bonus ZES può essere cumulato con altre agevolazioni: con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio. Ciò a condizione che siano rispettati i limiti fissati a livello europeo.

Tuttavia è escluso il cumulo con il credito d’imposta transizione 5.0.

Riassumendo…

  • L’Agenzia delle entrate ha pubblicato diverse FAQ sul bonus ZES;
  • i chiarimenti hanno riguardato oggetti beneficiari, investimenti agevolabili; cumulo con altri bonus; ecc.;
  • la domanda per richiedere il bonus scade oggi.