Anche i buoni pasto e ticket restaurant dati dall’azienda ai dipendenti che lavorano in smart working godono del regime di esenzione fiscale come da normativa del TUIR. Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio in risposta ad apposita istanza di interpello.

Ricordiamo che, il ricorso allo smart working, di recente si è reso necessario in considerazione delle nuove esigenze legate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che hanno spinto il legislatore ad incentivare tale modalità di svolgimento del lavoro al fine di arginare la diffusione del virus e limitare i contagi all’interno delle realtà lavorative ed aziendali.

Buoni pasto e ticket restaurant: le regole fiscali

In merito ai buoni pasto e ticket restaurant, il nostro legislatore (art. 51, comma 2, lettera c, del TUIR), prevede che, che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente:

  • le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi
  • le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettroniche
  • le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29.

Per l’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lazio, poiché non esiste alcuna disposizione legislativa che limita l’erogazione, da parte del datore di lavoro, dei buoni pasto in favore dei propri dipendenti ne consegue che la predetta disciplina è da ritenersi applicabile anche a quelli erogati ai lavoratori in smart working.

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