Come devono comportarsi i genitori che intendono, per motivi personali, cambiare scuola al proprio figlio? Per trasferire il proprio figlio da un istituto ad un altro c’è bisogno di fornire le motivazioni alla scuola?

A chiarire questo punto è lo stesso MIUR che specifica che per trasferire il proprio figlio da una scuola all’altra basterà presentare una domanda al dirigente scolastico della scuola in cui si intende trasferire l’alunno spiegando i motivi della richiesta. Al dirigente della scuola frequentata andrà, poi, presentata una domanda di rilascio del nulla osta per il passaggio ad altra scuola.

Tale nulla osta, poi, dovrà essere presentato alla nuova scuola per l’iscrizione dell’alunno.

Tutta la documentazione dell’alunno, in ogni caso, dovrà essere fornita dalla scuola di provenienza alla scuola di arrivo senza che i genitori ne facciano specifica rischiesta.

Ritiro figlio da scuola: in quali casi è reato?

Se si intende, invece, ritirare il proprio figlio dalla scuola frequentata per non fargli più frequentare la scuola i genitori devono tenere presente che con la sentenza 4520 del 2017 la Corte di Cassazione ha chiarito che la norma penale dell’articolo 731 del codice penale è applicabile soltanto ai genitori che non facciano adempiere al proprio figlio l’obbligo scolastico limitatamente alla scuola elementare. Per tutti gli altri gradi di scuola, quindi, non si commette reato.

Non far frequentare al proprio figlio, quindi, la scuola dell’obbligo successiva alla scuole elementari, non configura reato, fermo restando che l’obbligo della frequenza scolastica non viene meno e i genitori che non fanno adempiere ai propri figli l’obbligo scolastico possono essere ammoniti dal sindaco del Comune e segnalati ai servizi sociali.