Il superbonus spetta anche alle società sportive dilettantistica che intendono sostituire la vecchia caldaia con un impianto di riscaldamento più efficiente, che servirà l’intera struttura utilizzata per svolgere la propria attività, compresa i locali adibiti a spogliatoio. Il bonus però sarà riconosciuto limitatamente alle spese riferibili agli interventi agevolabili realizzati sulla parte di edificio adibita a spogliatoio.

In sintesi, è questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 774 del 10 novembre 2021.

Il superbonus per le associazioni sportive dilettantistiche

Il superbonus, ex art.

119 del D.L. 34/2020, spetta anche alle società sportive dilettantistiche.

La norma è abbastanza chiara. Infatti, possono beneficiare del superbonus anche le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

Attenzione però, l’agevolazione spetta tout court limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. Si veda la circolare n° 24/E 2020.

Proprio su lavori effettuati da una società sportiva dilettantistica, l’Agenzia delle entrate si è soffermata con la risposta n° 774 del 10 novembre.

La risposta n° 774: il cambio caldaia al centro sportivo

Nello specifico, con la risposta citata, l’Agenzia ha analizzato il caso di una società sportiva dilettantistica che detiene in locazione un impianto sportivo nel quale gli spogliatoi non sono indipendenti ma sono all’interno della stessa struttura. La società intende sostituire una caldaia che non solo fornisce gli spogliatoi (anche se lo fa prevalentemente rispetto al resto della struttura per acqua calda sanitaria), ma anche il riscaldamento ed il raffrescamento dell’intera palestra (climatizzazione). Tanto premesso, ha chiesto di sapere se la sostituzione della sola caldaia e relativo impianto di climatizzazione nonché installazione del fotovoltaico, possano rientrare nel superbonus 110. Per il totale della spesa. Dunque non solo per la parte riconducibile agli spogliatoi.

L’Agenzia delle entrate ribadisce subito che la norma richiama espressamente solo i lavori effettuati sulla parte di edifico adibita a spogliatoio.

Da qui, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa agevolativa (tra cui anche il raggiungimento degli obiettivi energetici sull’edificio risultante dall’intervento) e ferma restando l’effettuazione di ogni adempimento previsto, l’Istante può fruire del Superbonus, limitatamente alle spese riferite ai lavori di riqualificazione energetica effettuati sulla parte di edificio
adibita a spogliatoio.

La documentazione delle spese dovrà avvenire con fatture separate. Oppure con un’attestazione ad hoc che riporti le spese riconducibili solo allo spogliatoio.

La certificazione energetica (APE), ante e post lavori, dovrà riguardare l’intero immobile e non solamente la parte adibita a spogliatoio.