Canone Rai: esenzione e rimborso per anziani, vediamo come fare

Con un nuovo comunicato, l’Agenzia delle Entrate pubblica i nuovi modelli per la domanda di esenzione e rimborso del Canone Rai.
5 anni fa
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Con il comunicato dell’Agenzia delle Entrate n. 18439 del 27 gennaio 2020, avente ad oggetto: “Modalità di attuazione delle disposizioni relative all’esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato in favore dei soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e approvazione dei relativi modelli”, vengono rilasciati i nuovi modelli che permetteranno di fare domanda di esenzione del Canone Rai per i contribuenti di età uguale o superiore a 75 anni, nonché il nuovo modello per la domanda di rimborso per le somme già pagate ma non dovute.

Vediamo meglio di cosa si tratta, chi sono i soggetti interessati, come è possibile presentare domanda di esenzione e di rimborso delle somme non dovute e i relativi termini di presentazione delle stesse.

Soglie di reddito e modalità di presentazione della domanda

Per tali soggetti, a partire da 2020, è stato fissato anche un nuovo limite di reddito.

In particolare, ai sensi della Legge 160 / 2019 (Legge di Bilancio 2020), articolo 1, comma 335, il nuovo limite di reddito è stato fissato a 8 mila euro.

La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio 2020 ma, in caso di ritardo, è sempre possibile richiedere il rimborso delle somme non dovute.

In entrambi i casi, il comunicato dell’Agenzia delle Entrate, fra le altre cose, fornisce i moduli di presentazione della domanda di esenzione e di rimborso.

Infine, sempre secondo il comunicato di cui sopra, la dichiarazione sostitutiva per l’esenzione del canone, nonché la richiesta di rimborso possono essere presentate, insieme ad una copia di un documento di riconoscimento, tramite raccomandata, al seguente indirizzo: “Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio Canone TV – Casella Postale 22 – 10121, Torino”. In entrambi i casi, le richieste si considerano presentate dalla data di spedizione risultante dal timbro postale.

La ricevuta dell’avvenuta spedizione deve essere conservata nei termini del periodo di prescrizione decennale ed, eventualmente, da esibire a richiesta dell’Agenzia delle entrate.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il comunicato 18439  del 27 gennaio 2020 direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

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