Con la risoluzione n°17/e, l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo che consentono ai cessionari dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per il caro energia e gas nel primo trimestre 2023, di utilizzare i bonus in compensazione per pagare imposte e contributi.

In sede di compilazione dell’F24,  da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, i nuovi codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

L’anno di riferimento da indicare nel modello è quello a cui si riferisce il credito, ossia il 2023.

I crediti d’imposta contro il caro energia per il 1° trimestre 2023

La Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, ha esteso i crediti d’imposta 2022 riconosciuti alle imprese a parziale copertura dei costi pagati per gas ed energia elettrica anche al 1° trimestre 2023.

In particolare, in riferimento al 1° trimestre 2023, i bonus contro il caro energia sono così articolati:

  • credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (risoluzione n. 8 del 14.02.2023), 45% delle spese;
  • credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (risoluzione n. 8 del 14.02.2023), 35% delle spese:
  • credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (risoluzione n. 8 del 14.02.2023), 45% delle spese;
  • credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (risoluzione n. 8 del 14.02.2023), 45% delle spese

L’ultimo decreto contro il caro bollette, ha prorogato i suddetti crediti d’imposta anche per il 2° trimestre 2023.

I bonus bollette spettanti alle imprese, 1° e 2° trimestre 2023, possono essere utilizzati in compensazione in F24 fino al 31 dicembre 2023 o essere oggetto di cessione.

La prima cessione è libera, le altre due possono invece essere effettuate solo verso soggetti qualificati ossia:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993);
  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del citato Testo unico;
  • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.

La cessione può avvenire solo per il totale del credito.

Credito d’imposta contro il caro energia. I nuovi codici tributo per i cessionari

Proprio per consentire l’utilizzo dei crediti d’imposta 1° trimestre 2023, anche a coloro i quali acquistano il credito dalle imprese, l’Agenzia delle entrate ha istituito nuovi codici tributo da inserire in F24.

Eccoli nel dettaglio:

  • “7746” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
  • “7747” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
  • “7748” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
  • “7749” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
  • “7750” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia, i neonati codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

L’anno di riferimento da indicare nel modello è quello a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

Possono essere compensati i bonus per i quali i cessionari hanno comunicato all’Agenzia, tramite l’apposita Piattaforma cessione crediti, l’accettazione del credito e l’opzione di utilizzo in compensazione.