Cartella Inps, la cartella esattoriale riferita al mancato pagamento di contributi, oggetto di novità in particolare la novità della sospensione della riscossione a istanza del contribuente.

Cartella Inps: le novità della riscossione

Sulla possibile sospensione della riscossione tributi è intervenuta la recente legge di stabilità 2013 che introduce un meccanismo ad hoc. Un procedimento che vale anche per i debiti con l’Inps, quindi per la cartella esattoriale Inps. A fornire delucidazioni sulla possibile sospensione della riscossione relativa alla cartella esattoriale Inps è lo stesso Istituto nazionale di previdenza sociale con il messaggio 28/1/2013, n.

1636.

Il messaggio Inps sulle cartelle

In particolare si prevede che la legge di stabilità 2013 ha stabilito che, a far data dal 1° gennaio 2013, i soggetti incaricati della riscossione coattiva in relazione a cartelle Inps, debbano sospendere, immediatamente, ogni attività finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o loro affidate a seguito della presentazione da parte del debitore di una dichiarazione attestante la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito stesso non esigibile.

Le cause di sospensione

Spetta quindi al contribuente, quando riceve la notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare, presentare anche con modalità telematiche, una dichiarazione idonea a documentare che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella Inps di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati da particolari situazioni, come:

  • prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
  • un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  • una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
  • una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
  • un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;
  • qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

Cartella Inps annullata

Tale dichiarazione, precisa l’Inps nel suo messaggio, deve essere presentata all’agente della riscossione entro 90 giorni dalla notifica dell’atto.

La dichiarazione del contribuente non solo ha l’effetto di sospendere immediatamente l’esecuzione del titolo, ma può anche estinguere il credito Inps, quindi la cartella Inps in caso di inerzia dell’Ente creditore a comunicare, nei termini stabiliti, al contribuente e all’Agente della riscossione, che le ragioni addotte nella dichiarazione siano infondate.