Chi entro ieri 2 novembre non ha pagato le rate di cartelle esattoriali sospese per Covid-19, per poter riattivare il piano rateale dovrà pagare tutti gli arretrati. Infatti, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e’ immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

Con possibilità di avvio delle azioni cautelare ed esecutive dell’Agente della riscossione.

Cartelle esattoriali e sospensione Covid-19: Cosa prevedeva il decreto fiscale?

Il D.L. 146/2021, c.d decreto fiscale ha agevolato coloro che avevano una rateazione di cartelle esattoriali in essere alla data dell’8 marzo 2020.

Data di inizio sospensione della riscossione, ex art.68 del D.L. 18/2020, Cura Italia. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Nello specifico, per le dilazioni di pagamento o piani di rateazioni in essere alla data dell’8 marzo  2020, cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione citata, il D.L. Fiscale, ha disposto l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa.

Inoltre, sempre per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020, il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) è stato differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 ( 2 novembre in quanto la scadenza fissata dal DL 146/2021 coincide con un giorno festivo). Dunque, tali contribuenti hanno avuto più tempo per pagare le rate sospese.

Considerato che la decadenza si ha con 18 rate, alla data del 2 novembre cioè entro ieri, i contribuenti interessati ossia coloro che avevano una relazione in essere alla data dell’8 marzo, hanno dovuto versare un numero di rate tale da evitare la decadenza dal beneficio della dilazione. Decadenza che avviene, appunto, con il mancato pagamento di 18 rate.

A tal proposito si vedano le FAQ dell’Agente della Riscossione.

Se il piano di rateazione è decaduto

Cosa succede se alla data del 2 novembre i suddetti contribuenti sono decaduti dal piano di rateazione?

Può essere il caso di chi ha sospeso il pagamento delle rate dall’8 marzo 2020 in avanti e non ha versato alcuna rata neanche al 2 novembre.

Ebbene, in tali situazioni il piano di rateazione della cartella esattoriale è decaduto. L’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e’ immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione. E’ possibile richiedere una nuova rateazione solo se:

  • all’atto della presentazione della richiesta,
  • le rate arretrate sono integralmente saldate.

Il nuovo piano di dilazione puo’ essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.