Avere indietro i soldi del bonus under 36 per una casa acquistata nel 2024 è possibile. Come canta Fabio Concato con il brano Breve sogno:Ho costruito la mia casa, gli ho fatto un piccolo cortile, ho l’orto, due galline, un cane ed un porcile“.

Avere un tetto sulla propria testa è il sogno ed un diritto di ognuno di noi. Non tutti, però, dispongono del denaro necessario ad acquistare una casa.

In tal caso può rivelarsi utile rivolgersi ad una banca e chiedere un mutuo.

Non sempre, però, gli istituti di credito concedono tale possibilità. Prima di elargire un mutuo, infatti, le banche provvedono a fare delle verifiche e si premurano di avere delle garanzie. Proprio in tale ambito giunge in aiuto lo Stato che mette a disposizione delle misure ad hoc come, ad esempio, il bonus prima casa under 36.

Agevolazioni bonus prima casa under 36

Il bonus prima casa under 36 è rivolto a coloro che hanno un Isee inferiore a 40 mila euro all’anno e che non hanno compiuto 36 anni nel momento in cui viene stipulato l’atto di acquisto della prima casa. I soggetti in questione hanno diritto all’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Ma non solo, in caso di acquisto soggetto a Iva, hanno diritto ad un credito d’imposta dall’importo pari a quello dell’IVA pagata. I finanziamenti ottenuti per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili residenziali, a loro volta, sono esenti dall’imposta sostitutiva sui finanziamenti.

I soggetti beneficiari del bonus under 36, quindi, hanno diritto ad ottenere il rimborso del credito. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 14/E ha fornito di recente importanti chiarimenti in merito a coloro che hanno stipulato il preliminare entro il 31 dicembre 2023 e il rogito tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024. Quest’ultimi hanno diritto a un credito d’imposta che potrà essere utilizzato a partire dal 2025.

Casa acquistata nel 2024: come avere indietro i soldi del bonus under 36

Tale credito, però, non verrà riconosciuto in modo automatico. Come spiegato con la circolare poc’anzi citata infatti:

“La fruizione del credito presuppone, infatti, che il contribuente renda al notaio una dichiarazione, con un atto integrativo redatto secondo le medesime formalità giuridiche dell’atto di trasferimento, in cui manifesti la volontà di avvalersi dei benefici fiscali “prima casa under 36” e dichiari di essere in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla legge”.

L’atto integrativo, come sottolineato dall’ente di Amministrazione finanziaria:

  • deve contenere la dichiarazione del contribuente di essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità nel 2024 o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita DSU;
  • può essere stipulato anche in data successiva al 31 dicembre 2024, fermo restando il termine di utilizzo del credito d’imposta;
  • risultare esente dall’imposta di registro, poiché stipulato per ottenere dei benefici fiscali.

Il credito di imposta, come spiegato sempre dall’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 14/E:

è utilizzabile soltanto nel periodo temporale compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, con le modalità previste dall’articolo 64, comma 7, del d.l. n. 73 del 2021. Ne consegue che, in caso di acquisto tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024, non è ammesso il rimborso delle somme versate in eccesso, neanche in caso di mancato utilizzo del credito nel termine previsto”.