Giungono nuovi aggiornamenti Inps sulla cassa integrazione per l’emergenza Coronavirus. Che cosa sapere su invio domande e scadenza per le nove settimane di sospensione o riduzione?

9 Settimane di cassa integrazione: nuova domanda

Le 9 settimane di cassa integrazione sono da intendersi come aggiuntive a quelle già usufruite a seguito delle disposizioni del Cura Italia. La domanda va presentata sempre all’Inps. L’Ente ha precisato che la richiesta va fatta prima che finisca il mese successivo a quello in cui ha inizio la riduzione delle ore o la sospensione dell’attività.

Non rispettare questo termine comporta la decadenza del diritto.

Entro quando usare le settimane di cig: novità

Importante chiarimento riguarda la scadenza: le nuove 9 settimane sono tutte utilizzabili anche prima di settembre. Il riferimento legislativo è al dl 52/2020, che prevede espressamente che: “tutti i datori di lavoro che abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane (quindi le 9 del Cura Italia a cui si aggiungo le 5 del dl Rilancio), possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al primo settembre 2020″. Requisito fondamentale è aver esaurito le prime nove settimane di integrazione salariale.

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Le nuove nove settimane non dovranno essere fatte necessariamente in modo continuativo. La prima scadenza temporale è fissata al 31 agosto 2020: entro questa data vanno collocate temporalmente le prime cinque. In generale si possono usare le nuove nove anche prima di settembre. Il datore che sta terminando le vecchie settimane, dovrà allegare un’auto certificazione. In mancanza dell’allegato il periodo autorizzato e quello fruito si faranno coincidere.

Ricordiamo che viene considerata come giornata di CIGO anche quella che comprende una sola ora di sospensione.

Trattamento fiscale della cassa integrazione: cambia qualcosa per le nuove 9 settimane concesse?

Per quanto riguarda le altre regole fiscali, restano valide quelle già adottate da inizio Covid:
– non sono dovuti i contributi addizionali;
– i periodi usufruiti non sono rilevanti per il raggiungimento dei 24 o 30 mesi nel quinquennio mobile o per nuove domande di CIGO.
Nella circolare si trovano inoltre regole specifiche per le aziende che, trovandosi nella prima zona rossa, hanno diritto a periodi più lunghi. Finite le 18 settimane resta la possibilità di accedere a misure di sostegno del reddito eventualmente stabilite nelle gestioni di appartenenza.
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