Entro il 16 marzo i sostituti d’imposta ossia coloro che nel 2021 hanno corrisposto compensi soggetti a ritenuta, devono trasmettere all’Agenzia delle entrate la certificazione unica 2022. In alcuni casi, fatta salva la consegna al “lavoratore” della C.U., modello sintetico, sempre entro la data del 16 marzo, la trasmissione della certificazione unica al fisco può essere rimandata al 31 ottobre. Termine che coincide con l’ultima data utile per l’invio del modello 770-2022.

La certificazione unica al 16 marzo

Devono presentare la CU entro il 16 marzo, i sostituti d’imposta che nel 2021 hanno corrisposto redditi da lavoro dipendente nonchè le ulteriori tipologie reddituali (vedi istruzioni di compilazione C.U. 2022):

  • utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di
    processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
  • utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l’apporto
    è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
  • utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
  • levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
  • indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari;
  • redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule
    e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti
    dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es.eredi e legatari dell’autore e inventore);
  • redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formulee informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepitida soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione;
  • prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
  • ecc.

In riferimento a tali redditi, la certificazione unica deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo.

Chi può rimandare la scadenza al 31 ottobre?

La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2022.

Come da istruzioni di compilazione della certificazione unica, rientrano in tale tipologia di redditi, come da codifica reddituale da indicare nell’apposito quadro della C.U.:

  • A prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
  • G – indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
  • H – indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di personecon esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa;
  • I – indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
  • J – compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in relazione alla cessione di tartufi;
  • K – assegni di servizio civile universale di cui all’art.16 del D.lgs. n. 40 del 6 marzo 2017;
  • P – compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all’art. 15, comma 2 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L385/30);
  • Q – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
  • R – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
  • S – provvigioni corrisposte a commissionario;
  • T – provvigioni corrisposte a mediatore;
  • U – provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
  • ecc.

La certificazione unica in relazione alle suddette tipologie reddituali, può essere presentata entro il 31 ottobre 2022.