Sto facendo lavori ammessi al 110 sulla mia villetta (unico appartamento). I lavori sono iniziati dopo il 30 giugno 2022.

Pago le spese con regolare bonifico parlante. I lavori dovrebbero finire a febbraio 2023. Vorrei pagare in anticipo all’impresa tutte le spese così da fare una sola pratica di cessione del credito in cui inserirle tutte. Il credito lo cederei alla mia banca.

Quest’ultima, però mi chiede di accertarmi che entro il 30 settembre 2022 ho raggiunto almeno il 30% del SAL lavori. Questo perché se non raggiunto, potrei essere poi essere costretto a dover restituire quanto la banca mi liquiderà a fronte dell’acquisto del credito.

Mi date conferma che è così oppure la mia banca si sta sbagliando?

Abbiamo esposto il quesito inviato da un nostro lettore in redazione, e su cui andiamo a dare delucidazioni.

Bonus 110 villette bifamiliari (scadenza aggiornata)

Innanzitutto, occorre ricordare che per lavori fatti sulle c.d. villette unifamiliari, il superbonus spetta a fonte di spese sostenute entro il 30 giugno 2022.

La legge prevedeva anche che il beneficio fiscale si potesse applicare sulle spese sostenute oltre il 30 giugno 2022 ed entro il 31 dicembre 2022, ma a condizione che entro il 30 settembre 2022 fosse raggiunto almeno il 30% del lavoro complessivamente previsto (SAL 30%).

Su quest’ultimo aspetto è, tuttavia, intervenuto il decreto Aiuti quater, che ha prorogato la scadenza del 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, mantenendo comunque ferma la condizione SAL 30% al 30 settembre 2022.

Riepilogando, quindi, alla luce della novità, il bonus 110 per lavori su villette unifamiliari spetta per spese sostenute entro il:

  • 30 giugno 2022
  • oppure entro il 31 marzo 2023, a condizione che entro il 30 settembre 2022 sia stato raggiuto il SAL (stato avanzamento lavori) di almeno il 30%.

La cessione del credito (il rischio dei lavori non terminati)

Dopo la doverosa ricostruzione delle scadenze, bisogna anche ricordare che il bonus 110 si sostanzia in una detrazione fiscale da godere (in più quote annuali) in dichiarazione dei redditi.

Tuttavia, in luogo della detrazione, il committente può optare per:

  • lo sconto in fattura, concesso dall’impresa che fa i lavori. Quest’ultima a fronte dello sconto matura un credito d’imposta pari proprio alla detrazione fiscale (110%) che può utilizzare in compensazione oppure cedere a terzi
  • oppure per la cessione del credito a terzi, inclusa l’impresa che fa i lavori ed incluse le banche. Chi acquista il credito può utilizzarlo in compensazione oppure cederlo.

In caso di cessione del credito, ad esempio alla banca, quindi, il committente cede la detrazione e ottiene liquidità.

Venendo al quesito del lettore, già in passato, in occasione di un’interrogazione parlamentare fu chiarito che la mancata effettuazione degli interventi, al pari dell’eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma determina il recupero della detrazione indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d’imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni.

In conclusione la banca dice bene di accertarsi prima di mettere in essere la pratica di cessione del credito sull’effettivo raggiungimento del SAL 30% al 30 settembre 2022.