Cessione del credito. Alcune banche hanno riaperto i canali per la cessione del credito, anche in favore di imprese e professionisti che vogliono acquistare il credito che la banca ha già nel portafoglio, per pagare imposte e contributi previdenziali dovuti allo Stato.

Detto ciò, l’unica preoccupazione che può avere chi acquista il credito dalla banca, riguarda i controlli che è necessario porre in essere per verificare la legittimità o l’effettiva esistenza del credito stesso. Partiamo dal fatto che, le banche quando hanno rilevato il credito hanno già effettuato gli opportuni controlli, infatti viene chiesta loro una specifica diligenza nella fase di controllo del credito.

Ci sono determinati elementi che potrebbero far insospettire il Fisco.

La stessa diligenza richiesta dall’Agenzia delle entrate agli intermediari finanziari, non può essere pretesa anche rispetto alle piccole imprese o ai professionisti che decidono di acquistare il credito dalla banca.

Proprio per questo, nella recente circolare 33/E, l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto ai cessionari che acquistano il credito dalla banca, una responsabilità limitata.

Questi soggetti potranno dimostrare la propria buona fede nell’acquisizione del credito con una semplice documentazione.

Ecco di cosa si tratta.

La cessione del credito banche correntisti

In base all’art.121 del DL 34/2020, il credito può essere oggetto al max di 4 cessioni.

In particolare,

  • la  cessione iniziale, la prima, anche da sconto in fattura, può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto anche privato (anche in favore di un familiare);
  • la 2° e la 3° solo nei confronti di banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia,
    o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia (soggetti qualificati).

Attenzione, una volta che la banca ha acquisito il credito nel proprio portafoglio, anche senza attendere la 4° cessione, può cedere lo stesso credito direttamente ai propri correntisti (o correntisti della banca capogruppo) diversi dai consumatori finali.

Anche a professionisti e imprese per le quali l’acquisto può essere molto conveniente. I clienti della banca che acquistano il credito non possono procedere ad un’ulteriore cessione.

Che responsabilità ha il privato che acquista il credito dalla banca?

Sarebbe ingiusto chiedere all’impresa o alla banca che acquista il credito dalla banca di effettuare controlli approfonditi sulla legittimità del credito stesso. Infatti, tali controlli sono stati effettuati a monte dalla banca stessa che cede il credito.

Da qui, nella circolare n°33/e, l’Agenzia delle entrate ha messo nero su bianco che:

il correntista che acquista dalla banca (o dalle società appartenenti ad un gruppo bancario), ai fini della valutazione della sua diligenza nell’acquisizione del credito, non è tenuto a effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell’acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa, all’atto dell’acquisto del credito ceduto, la necessaria diligenza.

Dunque, una vota che l’impresa o il professionista ha rilevato il credito ed è in possesso della suddetta documentazione, può dormire sogni tranquilli. Infatti, la documentazione lo metterà a riparo da eventuali controlli successivi del Fisco sull’esistenza del credito stesso.