Eventuali errori nella cessione del credito riscontrati dal cedente e la cui accettazione non può essere più annullata dalla banca, devono essere sanati dal primo che dovrà riversare le somme tramite F24, con sanzioni e interessi, per ripristinare il credito a disposizione del cessionario.

Può essere così riassunta la risposta dell’Agenzia delle entrate, risposta n. 440 del 28 settembre 2023 in materia di cessione del credito.

Cessione del credito. La risposta n°440

La risposta n°440 del 2023 prende spunto da apposita istanza di interpello.

In particolare, un contribuente che ha ristrutturato la propria casa con il superbonus 110 ha descritto la seguente situazione:  a seguito di anomalie riscontrate sull’asseverazione dei lavori, il tecnico ha provveduto ad annullare la prima asseverazione sostituendola con una nuova. Considerando che a seguito della correzione dell’errore sono emersi crediti non spettanti, l’istante vorrebbe sapere come comportarsi per sanare l’errore commesso.

L’istante ha precisato di non poter seguire le indicazioni di cui alla circolare n. 33/2022 in quanto la banca cessionaria non può annullare l’accettazione dei crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione non corrette e, quindi, ridurre il plafond del credito compensabile a sua disposizione.

Con la circolare citata, l’Agenzia delle entrate aveva chiarito che  in caso di errore che incide su elementi essenziali della detrazione spettante è consentito l’annullamento, su richiesta delle parti, dell’accettazione di crediti derivanti dalla comunicazione di prima cessione non corretta. Con l’annullamento il plafond del credito compensabile in capo al cessionario viene contestualmente ridotto del relativo importo (circolare n. 33/2022).

L’amministrazione fiscale provvede a recuperare l’importo se accerta la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Al riguardo la circolare n. 23/2022 ha precisato che «i crediti illegittimamente compensati sono oggetto di recupero sulla base delle disposizioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio, ferma restando la possibilità di ravvedimento ex articolo 13 del d.

lgs. n. 47 2 del 1997».

In alcuni casi bisogna verificare anche la responsabilità dei cessionari nella cessione del credito.

Cessione del credito. Assenza di un documento e responsabilità del proprietario (risposta ADE)

In prima battuta, l’Agenzia ricorda come il cedente  debba coordinarsi con il cessionario per sapere se i crediti ceduti sono stati effettivamente utilizzati in compensazione. Se quest’ultima non ha avuto ancora luogo, il cedente avendo comunque erroneamente già immesso in circolazione il credito deve comunque farsi parte attiva per impedirne l’utilizzo. Comunicando sia al cessionario che all’Amministrazione finanziaria la non sussistenza, in tutto o in parte, del credito ceduto.

Nel caso specifico della risposta in esame, la banca si rifiuta di annullare l’accettazione.

Da qui, secondo l’Agenzia delle entrate l’unico rimedio è quello che prevede il riversamento dell’importo dell’indebita detrazione ceduta. Ciò al fine di ”precostituire” il credito a disposizione dell’utilizzo del cessionario.

In tale caso non si dovranno applicare le sanzioni e gli interessi. Sempre se è possibile provare che il credito ceduto non è ancora compensato alla data del riversamento. Diversamente, per rimuovere la violazione, occorrerà versare anche gli interessi e le sanzioni.

Pertanto, nel caso di specie, sarà interesse dell’istante, al fine di beneficiare dell’esimente sanzionatoria, recuperare e conservare la prova della non avvenuta compensazione del suddetto credito da parte del cessionario alla data del ”riversamento”. Riversamento da effettuare mediante l’utilizzo del Modello F24, con l’indicazione del codice tributo 6921, esponendo le somme a debito nella sezione ”Erario” colonna ”importi a debito versati” (risoluzione n. 83/2020).

Riassumendo…

  • In caso di errori sostanziali nella cessione del credito è necessario comunicare al Fisco la non sussistenza in tutto o in parte, del credito ceduto;
  • se il cessionario non collabora, è necessario da parte del proprietario dell’immobile ristrutturato il riversamento  dell’importo dell’indebita detrazione ceduta al fine di ”precostituire” il credito a disposizione dell’utilizzo del cessionario;
  • se è possibile provare che il credito ceduto non è stato ancora compensato, non sarà necessario versare sanzione e interessi.