Via libera alla cessione del credito anche con varianti alla CILA. O al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire. E’ questo l’importante passaggio della nuova circolare la n°13 dell’Agenzia delle entrate, in materia di superbonus e altri bonus edilizi.

Il chiarimento sulle varianti al progetto è stato dato in merito al passaggio dell’aliquota superbonus dal 110% al 90% con effetti dal 1° gennaio 2023. In alcuni casi legati alla tempistica di presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo, il superbonus spetta ancora al 110%.

La data che rileva è quella di prima presentazione della CILA senza che le eventuali e successive varianti spostino in avanti il termine di presentazione del titolo abilitativo.

Il chiarimento fornito, secondo noi di Investire Oggi, vale anche ai fini della verifica della data di presentazione della CILA. Che determina o meno la possibilità di accedere ancora alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

La Cessione del credito. Com’è cambiata con il decreto superbonus?

Dopo l’entrata in vigore del DL 11/2023, c.d. decreto superbonus, sono rimaste pochissime chance per sfruttare le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura. Tutto dipende dalla data in cui è stata presentata la CILA o altro tipo di titolo abilitativo richiesto per eseguire i lavori agevolati.

In sintesi, cessione del credito e sconto in fattura sono ancora ammesse se alla data del 16 febbraio:

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o presentato altro titolo abilitativo per i lavori diversi al superbonus;
  • per gli interventi effettuati dai condomini, risulta adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, edilizia libera, è richiesto l’inizio dei lavori prima del 17 febbraio (serve una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art 47 del DPR n. 445 del 2000 in cui sia sui sia indicata la data di inizio dei lavori.

Indicazioni per i lavori in edilizia libera

La deadline del 16 febbraio vale anche per gli interventi eseguiti in edilizia libera.

Laddove alla data del 16 febbraio i lavori non risultavano ancora iniziati, ai fini della cessione del credito o dello sconto in fattura, è sufficiente un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori (basta anche un preventivo dei lavori). Se non sono stati versati acconto rispetto al preventivo, la data antecedente dell’avvio dei lavori, o della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

A ogni modo, novembre è il mese della verità, sapremo se effettivamente la cessione del credito è ripartita.

Cessione del credito anche con varianti al progetto

Rispetto alle ipotesi in cui la cessione del credito e lo sconto in fattura sono ancora ammesse, c’era il dubbio se eventuali varianti al progetto presentate dopo la data del 16 febbraio (vedi pr.prcedente) avrebbero spostato in avanti  il termine di presentazione del titolo abilitativo. Ciò avrebbe comportato la perdita della possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Nella circolare n°13 del 13 giugno, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sull’impatto di eventuali varianti alla CILA o ad altro titolo abilitativo rispetto all’aliquota superbonus da applicare ai lavori. 110% o 90%.

Il 90% scatta dal 1° gennaio 2023, con alcune eccezioni rispetto alle quali è consentito ancora di sfruttare l’aliquota maggiorata del 110%. Eccezioni legate sempre alla data di presentazione della CILA. Così come previsto per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

In base al chiarimento dell’Agenzia delle entrate occorre fare riferimento:

  • alla data di presentazione della originaria CILA di cui al comma 13-ter del medesimo articolo 119. O del diverso titolo abilitativo in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, e, in caso di interventi condominiali;
  • alla data della prima delibera di esecuzione dei lavori.

A titolo esemplificativo, costituiscono varianti alla CILA, che non rilevano ai fini del rispetto dei termini previsti dall’articolo 1, comma 894, della legge di bilancio 2023, non solo le modifiche o integrazioni del progetto iniziale ma anche la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi, nonché la previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati rientranti nel Superbonus, non previsti nella CILA presentata ad inizio dei lavori.

Tali indicazioni di segno positivo devono estendersi anche rispetto alla verifica della data del 16 febbraio ai fini della cessione del credito.

Riassumendo…

  • Cessione del credito e sconto in fattura dipendono dalla data di presentazione della CILA;
  • con la circolare n°13/2023, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sugli impatti delle varianti al progetto dei lavori rispetto alla prima CILA presentata al comune;
  • sia per prendere il superbonus al 110% sia per esercitare l’opzione per la cessione del credito, occorre fare riferimento alla data di presentazione della prima CILA;
  • costituiscono varianti alla CILA non rilevanti anche la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente.