Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2020, del D.M. 5 giugno 2020, sono confermate anche per quest’anno le percentuali di compensazione IVA (previste con il D.M. 26 gennaio 2016) applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina. Queste, pertanto, restano ferme rispettivamente al 7,65% e 7,95%. Le stesse percentuali erano state confermate anche per gli anni passati.

A questo proposito volgiamo ricordare che con la Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) il legislatore ha previsto che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, le percentuali di compensazione  applicabili agli animali vivi delle suddette specie possano essere elevate,  per ciascuna delle suddette annualità in misura non superiore:

  • al 7,7% per le e cessioni di animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo,
  • all’8% per le cessioni di animali vivi della specie suina.

Ora il D.

M del 5 giugno ha confermato le percentuali del precedente D.M. del 2016, rispettando la previsione normativa appena illustrata.

Regime di compensazione IVA per cessioni di bovini e suini: cos’è e come funziona

Si tenga presente che, anche se la pubblicazione del decreto è avvenuta solo ieri e nonostante il decreto ministeriale sia datato 5 giugno 2020 (quindi in ritardo rispetto al 31 gennaio entro cui andava emesso), le percentuali di compensazione hanno efficacia dal 1° gennaio di quest’anno.

Ciò, tuttavia, non porterà nessuna conseguenza per i contribuenti interessati, poiché come detto le percentuali sono confermate nella stessa misura dello scorso anno. Dunque, nessun problema laddove ci siano stati allevatori che ne abbiano già tenuto conto nelle liquidazioni periodiche Iva effettuate nei mesi precedenti.

Per comprendere il funzionamento, ricordiamo che le citate percentuali servono a calcolare l’ammontare dell’IVA detraibile per i produttori agricoli che applicano il regime speciale IVA di cui all’articolo 34 del dpr 633/72 (decreto IVA).

Per tale categoria di contribuenti, infatti, l’IVA è applicata al cliente con l’aliquota prevista per il tipo di cessione effettuata e la detrazione dell’imposta (sugli acquisti) è determinata in misura pari alle menzionate misure di compensazione (applicate all’ammontare imponibile delle cessioni). Un esempio può aiutarci a capire:

Si supponga che la cessione del suino avvenga ad un importo di 5.000 euro + IVA. Per tali cessioni l’aliquota IVA prevista è del 10% (tabella A, parte III allegata al dpr 633/1972). Pertanto, in questo caso l’acquirente pagherà all’allevatore l’importo di 5.000 + IVA 10% (ossia 5.500 euro). L’IVA detraibile per l’allevatore sarà data applicando all’imponibile (5.000) la percentuale di compensazione del 7,95%. Quindi:

  • IVA detraibile = (5.000 x 7,95%) = 397.50
  • IVA dovuta dall’allevatore in sede di liquidazione = (500 – 397,50) = 102,50

In altri termini, per chi applica questo regime, l’IVA assolta sugli acquisti non rileva ai fini della liquidazione periodica, ma ciò che rileva è la citata percentuale di compensazione.