L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 894 del 31 dicembre 2021, ha fornito utili chiarimenti relativamente al regime di inversione contabile (reverse charge), ex art. 17, comma 1, lett. c), DPR n. 633/1972, e ad alcune sue applicazioni. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’Istante è una società che svolge l’attività di commercio all’ingrosso e distribuzione di telefoni cellulari, tablet e PC rientranti nel codice di nomenclatura combinata “NC 8471 30 00”.

Le vendite dei prodotti menzionati sono effettuate prevalentemente nei confronti della clientela nella fase distributiva che precede la vendita al dettaglio.

Tanto premesso, la Società chiede se per le cessioni di tali prodotti, effettuate nei confronti di operatori Iva, il meccanismo del reverse charge si applica anche quando l’acquirente utilizza il bene direttamente.

Reverse Charge, si applica anche ai consumatori finali

L’Agenzia delle entrate risponde in modo affermativo al quesito del contribuente.

La circolare n. 21/2016 ha specificato che “l’obbligo del meccanismo dell’inversione contabile (…) trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio (…) per le cessioni dei beni in argomento che si verificano in tutte le fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio, il destinatario della cessione, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, è obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo del cedente”.

In altre parole, qualora il cessionario sia un soggetto passivo, sarà quest’ultimo a dover assolvere l’imposta. Non sono previste eccezioni rispetto alla regola generale, né tantomeno, spiega l’Ade, “la norma introduce una qualunque facoltà o obbligo di verifica da parte del cedente rispetto allo specifico utilizzo del bene da parte del cessionario del bene”.

 

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