Qual è la differenza tra il nuovo reddito di residenza italiana e il vecchio reddito di cittadinanza? Come canta Tiziano Ferro: “La differenza tra me e te, non l’ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l’altro meno, però me e te, è quasi una negazione”.

Tanti sono gli oggetti o le persone che hanno delle caratteristiche comuni, tanto che trovare delle differenze risulta essere una vera e propria impresa. Lo sanno bene tutti coloro che necessitano di un aiuto da parte dello Stato per arrivare alla fine del mese e si chiedono cosa differenzia il nuovo reddito di residenza italiana dal vecchio reddito di cittadinanza.

Ecco i requisiti da prendere in considerazione.

Che differenza c’è tra il nuovo reddito di residenza italiana e il vecchio reddito di cittadinanza?

A partire da gennaio 2024 il reddito di cittadinanza è stato definitivamente rimpiazzato dall’assegno di inclusione. Quest’ultima misura risulta essere più restrittiva rispetto al suo predecessore per quanto concerne la selezione dei soggetti beneficiari. Con il Reddito di Cittadinanza, ad esempio, tutti i componenti di un nucleo famigliare senza reddito erano ritenuti beneficiari. L’Assegno di Inclusione, invece, garantisce un sostegno solamente a chi rispetta determinati requisiti legati alla situazione sociale, salute o età.

Entrando nei dettagli, il nuovo reddito di residenza italiano è riconosciuto ai minori di 18 anni, con un’età superiore ai 60 anni, disabili e persone prese in carico dai servizi sociali, assistenziali e sanitari.

Il tutto a patto di registrare un Isee pari a massimo 9.360 euro e reddito familiare inferiore a 6 mila euro annui. Tale limite viene moltiplicato per il parametro di scala di equivalenza e di conseguenza può risultare più elevato. L’importo massimo del nuovo reddito di residenza italiano è pari a 6 mila euro all’anno, ovvero fino a 500 euro mensili.

 A tale importo si può aggiungere l’eventuale contributo per l’affitto fino a 280 euro al mese.

L’importo dell’assegno di inclusione aumenta fino a quota 630 euro al mese per le famiglie i cui componenti hanno tutti almeno a 67 anni oppure 67enni e disabili. In tal caso l’integrazione per l’affitto scende a 150 euro. Il tutto fermo restando il fatto che il trattamento economico non può essere inferiore a 480 euro all’anno.

Compatibilità assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro

In determinati casi un nucleo famigliare può ricevere sia l’assegno di inclusione che il supporto per la formazione e il lavoro. Come spiegato sul sito dell’Inps, infatti:

“Dal 1° gennaio 2024, potranno accedere al SFL anche i componenti dei nuclei familiari percettori dell’Assegno di inclusione (ADI), che decideranno di partecipare ai percorsi di avviamento al lavoro, pur non essendo sottoposti agli obblighi previsti all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023 (obblighi genitoriali), purché non siano calcolati nella scala di equivalenza specifica per l’ADI“.

Il Supporto Formazione e Lavoro si presenta come una nuova misura  volta a sostenere gli esclusi dal precedente Reddito di Cittadinanza e che non rientrano nell’Assegno di Inclusione. Rivolto ai cosiddetti occupabili, ovvero soggetti con un’età compresa tra 18 e 59 anni, per beneficiare del Supporto per la formazione e il lavoro è necessario frequentare un’attività formativa e presentare un Isee fino a massimo 6 mila euro. Per quanto riguarda l’importo, i soggetti interessati possono portare a casa fino a 350 euro mensili.