Ci perviene in Redazione un nuovo quesito. Un lettore ci chiede se chi è andato in pensione con la Quota 100 può aprire una startup innovativa.

Nello specifico, ci scrive:

Sono pensionato e sto per aprire una Srl di cui sarei socio di maggioranza. C’è incompatibilità?”.

Per rispondere al lettore, dobbiamo scomodare la circolare CdL 5/2019 che chiarisce i punti critici del divieto di cumulo lavorativo per chi aderisce alla Quota 100.

La pensione anticipata Quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, tranne in caso di lavoro occasionale autonomo che però non deve superare i 5.000 euro lordi annui.

Lo stabilisce l’art. 13, co. 3 del Decreto Legge 4/2019.

Vediamo cosa succede per i soci di società e come viene interpretata la normativa dalla circolare Inps n. 11/2019.

Pensione Quota 100: incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo

Il decreto su pensioni e reddito (4/2019) prevede l’incumulabilità della pensione Quota 100 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Chi va in pensione a 62 anni non potrà lavorare fino al raggiungimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia. Fanno eccezione i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale fino a 5mila euro lordi annui. Se si supera questo tetto, la pensione viene sospesa per tutto l’anno.

L’incumulabilità si applica soltanto nel periodo che va tra la data di pensionamento e quella del compimento dell’età per la pensione di vecchiaia.

La circolare INPS n. 11/2019 interpreta la normativa comunicando che il divieto di cumulo lavorativo riguarda i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, anche se viene svolta all’estero. Il divieto interessa, come detto, il periodo che va dal prepensionamento al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. Per chi non rispetta tale divieto, scatta la sospensione dell’erogazione dell’assegno pensionistico Quota 100 per il periodo in cui il pensionato ha lavorato.

Pensione Quota 100: il titolare può aprire una startup innovativa?

L’interpretazione normativa della Circolare Inps n. 11/2019 cita i redditi da lavoro dipendente e autonomo: non chiarisce espressamente se esiste il divieto di cumulo lavorativo anche per i redditi di capitale o di impresa percepiti da un socio. Seppure non vengano citati, però, secondo l’interpretazione della norma sono inclusi nel divieto anche questi redditi. Non si configurano come lavoro dipendente o autonomo ma, come confermano i Consulenti del lavoro, costituiscono “un legame con l’apporto del proprio lavoro” facendo scattare l’incumulabilità. In sintesi, nessuna attività con partita IVA risulta essere compatibile con la pensione Quota 100 (attività dipendente, autonoma e imprenditoriale).

Per avviare una startup bisogna necessariamente aprire una partita IVA e costituire una società. La risposta che diamo al lettore vale, dunque, per qualsiasi tipo di società e di soci titolari di pensione Quota 100. C’è incompatibilità: chi percepisce la pensione Quota 100 non può essere socio di società (che sia socio lavoratore o di maggioranza). Bisognerà, quindi attendere il compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia prima di aprire la società.

Il cumulo con altri redditi causa la sospensione del trattamento pensionistico e la restituzione da parte del titolare delle somme percepite nell’anno d’imposta in cui ha lavorato (anche in qualità di socio). Il successivo anno d’imposta, il pensionato avrà diritto di percepire l’assegno se non infrangerà di nuovo il divieto.