Nel tessuto sempre più interconnesso della società contemporanea, sempre più soggetti si trovano a valutare l’opzione del trasferimento all’estero come via per inseguire opportunità lavorative e avanzare nella propria carriera. Il fenomeno del lavoro oltre i confini nazionali non è più solamente un’eccezione. Ma piuttosto una tendenza che riflette la globalizzazione crescente e la dinamicità del mercato del lavoro.

L’assenza di lavoro stabile in Italia, o semplicemente il desiderio di espandere le proprie competenze, accedere a settori specifici o abbracciare nuove culture aziendali spinge molti a considerare seriamente il cambiamento geografico come un passo significativo verso il successo professionale.

La scelta si andarsene non è certamente priva di sfide e di incertezze. Dalla comprensione delle complesse questioni burocratiche legate ai visti e alle autorizzazioni di lavoro, fino all’adattamento a nuovi ambienti culturali e organizzativi. Chi va all’estero per cercare lavoro non è detto che lo trovi oppure che lo trovi nell’immediato. Ci potrà essere un primo periodo in cui bisognerà trovare risorse economiche per mantenersi, per seguire corsi di lingue e per affrontare altre spese.

E il disoccupato in Italia percettore di NASPI che decide di andare all’estero per cercare lavoro, potrà continuare a contare su questa indennità fino quando non trova occupazione oppure la perderà?

L’indennità di disoccupazione in Italia

La NASPI, come noto, si concretizza in un’indennità mensile pagata dall’INPS al lavoratore dipendente che perde involontariamente il proprio lavoro. Per poter fare richiesta è necessario anche avere almeno 13 settimane di contributi contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti la cessazione.

La domanda si fa all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Dopo aver fatto la richiesta, sul disoccupato incombono degli obblighi. In primis, la domanda vale anche come rilascio della c.d. DID, ossia la dichiarazione di disponibilità immediata allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva.

Tra gli obblighi del lavoratore in NASPI è previsto che, nei successivi 15 giorni dalla richiesta, bisognerà recarsi al Centro per l’impiego territorialmente competente per la stipula del c.d. “patto di servizio personalizzato”. Se ciò non viene fatto, sarà il Centro per l’impiego a convocare il disoccupato e se questi non si recherà alla convocazione, senza giustificato motivo, sarà sanzionabile fino alla perdita dello stato di disoccupazione e della NASPI.

La NASPI per chi cerca lavoro all’estero

Nelle FAQ INPS dedicate alla NASPI, è trattata la questione del trasferimento all’estero per cercare lavoro. Qui, è detto che mentre si percepisce la NASPI è ammesso andare alla ricerca di lavoro in un altro Stato dell’UE, senza perdere il diritto all’indennità. Ciò, tuttavia, solo se rispettati tutti i seguenti obblighi/condizioni:

  • prima della partenza bisogna essere iscritti almeno per un giorno al Centro per l’impiego;
  • bisogna comunicare l’indisponibilità al Centro per l’impiego e cancellarsi;
  • occorre richiedere personalmente, previo appuntamento alla sede INPS territorialmente competente, il rilascio del documento portatile U2, che attesta il mantenimento del diritto alle prestazioni, e del documento portatile U1, che attesta invece i periodi di assicurazione;
  • è necessario iscriversi entro 7 giorni come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si va e occorre presentare all’istituzione di tale Stato il documento portatile U2;
  • è necessario sottoporsi ai controlli e rispettare le condizioni previste dalla legislazione in materia vigente nello Stato di arrivo.

La NASPI è sospesa finché l’ufficio del lavoro dello Stato membro in cui si va non comunica all’INPS l’avvenuta iscrizione e la relativa data. Ricevuta tale comunicazione, l’INPS riprenderà a pagare l’indennità dovuta per un massimo di 3 mesi dalla data di partenza dall’Italia.

Successivamente, è richiesto che dal primo giorno del quarto mese, bisognerà iscriversi nuovamente al Centro per l’Impiego italiano per continuare a percepire la prestazione.

Riassumendo…

  • la NASPI spetta al lavoratore dipendente che perde involontariamente il lavoro
  • è pagata mensilmente dall’INPS dietro presentazione di domanda
  • il percettore NASPI che va all’estero in cerca di lavoro non la perderà se rispettati determinati obblighi (FAQ INPS sulla NASPI).