Intervenendo sull’art. 93 del Codice della strada, il decreto semplificazioni (decreto-legge n. 76 del 2020) introduce particolari novità in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero per i residenti nel nostro Paese. In sintesi è stabilita, per alcune categorie di soggetti, la disapplicazione del divieto di circolazione previsto dal menzionato art. 93.

Veicoli immatricolati all’estero che circolano in Italia: la normativa generale

Il Codice della strada (D. Lgs. 285/1992) al comma 1-bis dell’art. 93 vieta, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all’estero.

Lo stesso art. 93, ai commi 1-ter e 1-quater prevede altresì che, nel caso di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In tal caso, l’intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine.

Stessa cosa dicasi per il veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva.

Residenti che circolano in Italia con targa estera: le novità del decreto semplificazioni

Ora con il decreto semplificazioni (art. 16-ter) è stabilito che le predette disposizioni non troveranno più applicazione nei confronti di alcune categoria di soggetti.

Nel dettaglio si tratta dei seguenti:

  • residenti di Campione d’Italia;
  • personale civile e militare dipendente da PP.AA.
  • lavoratori frontalieri o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un’attività di lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali transitano in Italia con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all’estero;
  • personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari;
  • personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all’estero.

Si ricorda, comunque, che circolare in Italia con auto targata all’estero prevede sanzioni pesanti e confisca del veicolo per i trasgressori.

Potrebbero anche interessarti: