Codice dei contratti pubblici e pagamento dell’imposta di bollo. Le nuove disposizioni in materia di calcolo e versamento dell’imposta di bollo, nei confronti dell’aggiudicatario, ha natura sostitutiva dei criteri di determinazione dell’imposta di bollo. Imposta dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti l’intera procedura di selezione ed esecuzione dell’appalto.

Questo è uno dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 22/E 2023. Documento con il quale l’Agenzia delle entrate si è soffermata sul Nuovo Codice dei Contratti Pubblici. E sui cambiamenti in materia di versamenti dell’imposta di bollo da parte dell’appaltatore.

Il codice dei contratti pubblici e l’imposta di bollo

Il comma 10 dell’articolo 18 del Codice citato dispone che con «la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice».

Il valore dell’imposta di bollo, che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa al citato allegato.

Determinare il valore dell’imposta di bollo

Da qui, in base al suddetto allegato e alla tabella citata il valore dell’imposta di bollo si determina nel seguente modo:

  • euro 40, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000;
  • euro 120, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000;
  • euro 250, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 1.000.000 e inferiore a euro 5.000.000;
  • euro 500, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 5.000.000 e inferiore a euro 25.000.000;
  • euro 1.000, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 25.000.000.

Sono, invece, esenti i contratti di importo massimo previsto inferiore a euro 40.000.

Ai fini dell’individuazione dell’imposta di bollo da versare, il corrispettivo complessivamente previsto nel contratto deve essere considerato al netto dell’Iva.

Codice dei contratti pubblici. Calcolo imposta di bollo e decorrenza nuove regole

Nella circolare in esame, viene messo nero su bianco che le nuove modalità di calcolo dell’imposta di bollo non si applicano  alle fatture, alle note e agli altri documenti richiamati dall’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 6428.

Ad analoga conclusione si deve giungere in relazione agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto; ciò con riferimento a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione, salvo quanto espressamente previsto in favore dell’aggiudicatario, come si dirà nel prosieguo.

A ogni modo:

  • il soggetto aggiudicatario al momento della stipula del contratto, assolve l’imposta di bollo da lui sulla base delle nuove regole (per scaglioni  in relazione all’importo massimo previsto nel contratto medesimo);
  • il calcolo deve essere effettuato considerando a scomputo (sottraendo) l’imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di imposta di bollo dal DPR n. 642 del 1972, fino a concorrenza dell’importo dovuto.

Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell’imposta di bollo da parte dell’aggiudicatario.

Le regole dei procedimenti in corso

Si ponga attenzione al fatto che continueranno ad applicarsi le vecchie regole ai procedimenti in corso. Ossia per le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente risultino pubblicati prima della data in cui il nuovo codice acquista efficacia. Ovvero prima del 1° luglio 2023. In caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, per le procedure e i contratti in relazione ai quali, al 1° luglio 2023, data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte.

Riassumendo…

  • Il nuovo Codice dei Contratti pubblici ha cambiato le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo;
  • è stato introdotto un sistema a scaglioni crescenti in proporzione al valore (importo massimo previsto) del contratto;
  • sono esenti dall’imposta i contratti di importo massimo previsto inferiore a euro 40.000.