L’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica che riguarda anche forfettari e contribuenti in regime di vantaggio, comporta delle implicazioni non solo per quanto riguarda le modalità di fatturazione delle operazioni. Infatti, tale obbligo ha degli effetti anche rispetto ai rapporti commerciali posti in essere con controparti estere.

Dunque facciamo riferimento alle operazioni transfrontaliere e al c.d. esterometro. Adempimento quest’ultimo che si effettua tramite lo stesso canale telematico utilizzato per l’invio delle fatture elettroniche, dunque tramite S.d.

I. La comunicazione si basa sul formato XML già in uso per le fatture elettroniche.

Sono oggetto di esterometro le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:

  • effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato;
  • ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Nessun adempimento dovrà essere posto in essere per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale. O per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

In alcuni casi andrà utilizzato il codice esterometro TD 18. Vediamo quando è necessario utilizzare tale “codice tipo documento”.

 L’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari

A partire dal 1° gennaio 2024, l’obbligo di fattura elettronica riguarda anche i:

  • contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014);
  • contribuenti in “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011);
  • soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991).

I soggetti da ultimo citati, erano esonerati dalla fatturazione elettronica sole se nel periodo d’imposta precedente avessero conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro. Superata tale soglia, l’obbligo di emettere la fattura operava in capo al cessionario o al committente soggetto passivo d’imposta.

A ogni modo, l’obbligo è già scattato dal 1° luglio 2022 per i contribuenti sopra elencati che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000.

 In tutti gli altri casi l’obbligo è in essere dal 1° gennaio 2024. Con specifiche sanzioni per chi ancora emette il cartaceo.

Codice TD 18 forfettari. Quando è necessario utilizzarlo? (fatturazione elettronica ed esterometro)

L’obbligo di fatturazione elettronica fa si che anche il forfettario sia tenuto a rispettare tutti gli adempimenti richiesti dal c.d. Fisco elettronico.

Dunque, come accennato in premessa, il forfetario sarà tenuto ad adempiere al c.d. esterometro. In alcuni casi andrà utilizzato il codice esterometro “TD 18”.

Come da specifiche tecniche sulla fatturazione elettronica, i tipi di documento che possono essere utilizzati sono i seguenti:

  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72;
  • TD28 Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea).

Soffermandoci sul codice TD 18, c’è da dire che questo sarà da utilizzare solo se la soglia annua di acquisto di beni intracomunitari sia superiore a 10.000 euro. In caso contrario, a livello fiscale è come se il forfettario agisse da consumatore privato. Pagando l’Iva estera addebitatagli in fattura, senza necessità di integrare l’Iva e procedere al suo versamento in rispetto della norma dettata per le operazioni rientranti nel c.d. reverse charge. Dunque sotto la soglia di 10.000 euro non sarà necessario inviare il documento TD 18.

Riassumendo…

  • Dal 1° gennaio 2024, anche i forfetari sono tenuti alla fatturazione elettronica;
  • ciò implica il rispetto di tutte gli adempimenti richiesti dal fisco elettronico, compreso l’esterometro;
  • in alcuni casi si dovrà utilizzare il codice esterometro TD 18.