L’assunzione di un lavoratore domestico, quali sono colf e badanti,  comporta il pagamento di contributi previdenziali in capo al datore di lavoro. Infatti, tramite l’Inps, il datore di lavoro deve comunicare l’avvio del rapporto di lavoro.

Fatto ciò, l’INPS apre una posizione assicurativa e invia al datore di lavoro gli avvisi di pagamento per il versamento dei contributi dovuti, in base alla paga oraria effettiva.

Il datore di lavoro può pagare anche online i contributi dei lavoratori domestici e ricevere anche le notifiche delle relative scadenze.

Detto ciò, è lecito chiedersi se i contributi pagati per Colf e badanti possono essere dedotti dal reddito di colui che assume gli stessi lavoratori.

Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La deducibilità dei contributi previdenziali per colf e badanti

Il legislatore ammette la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici quali autisti, giardinieri, ecc.) e all’assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, ecc.). La deduzione riguarda la parte rimasta a carica del datore di lavoro.

Dunque, anche la contribuzione pagata per Colf e badanti può essere dedotta dal reddito del datore di lavoro per la parte rimasta a suo carico.

In caso di prestazioni di lavoro di tipo occasionale il datore di lavoro può ricorrere all’utilizzo del Libretto famiglia. Infatti, in tale caso, dal valore nominale di 10 euro: 8 euro costituiscono il compenso del prestatore, 1,65 euro vengono accantonati per la contribuzione IVS alla Gestione Separata, 0,25 euro per il premio assicurativo INAIL, e 0,10 euro per il finanziamento degli oneri gestionali.

Sul libretto famiglia, in base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°7/E 2021:

  • per ogni ora di lavoro, corrispondente ad un titolo di pagamento, è possibile dedurre euro 1,65, quale contribuzione IVS alla Gestione separata INPS;
  • l’importo può essere dedotto nel periodo d’imposta in cui è effettuato il versamento per l’acquisto del titolo di pagamento a condizione che la relativa prestazione di lavoro domestico sia stata svolta dal lavoratore e che l’utilizzatore ne abbia dato comunicazione all’INPS.

Nel caso delle Colf e delle badanti, può succedere che la famiglia che necessita del suo apporto, ricorra ad un’agenzia interinale.

Ebbene, in tale caso, la deduzione non è preclusa.

A tal fine, è necessario che l’agenzia rilasci una certificazione attestante gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.

Quando è esclusa la detrazione?

La deduzione può essere effettuata in dichiarazione dei redditi.

Attenzione:

  • non è deducibile l’intero importo, ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare;
  • la deduzione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Nel libretto famiglia, i contributi sono totalmente a carico del datore di lavoro.

In caso di decesso del datore di lavoro, la deduzione per i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare spetta agli eredi che sostengono la spesa per i contributi riferiti al trimestre in cui è avvenuto il decesso (circolare 7/E 2021).