Opzione donna e quota 102. Quali analogie e quali differenze?

Opzione donna e quota 102 sono misure di carattere temporaneo che operano in deroga alle previsioni di cui alla Legge Fornero.

La prima misura riservata solo alle donne, messa a confronto con quota 102, prevede condizioni di accesso differenziate. Sia in riferimento ai requisiti anagrafici che a quelli di anzianità contributiva.

Quota 102

Quota 102 è la grande novità della Manovra 2022. Manovra 2022 che ha già ottenuto la fiducia del Senato e ora si presenta all’esame della Camera.

Il testo attuale non dovrebbe subire modifiche.

Ad ogni modo, con quota 102, potrà andare in pensione chi entro la data del 31 dicembre 2022 avrà maturato i seguenti requisiti:

  • un’età anagrafica pari a 64 anni e
  • un’anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta quota 102)

L’anzianità contributiva è verificata anche cumulando i periodi assicurativi, non coincidenti, presenti in due o più gestioni dell’INPS, compresa la Gestione separata.

Ad ogni modo, si potrà andare in pensione ancora con quota 100 se alla data del 31 dicembre 2021 si rispettano i requisiti richiesti dalla norma di riferimento.

Opzione donna

La Manovra 2022 prevede la proroga della c.d Opzione donna. Dunque anche nel 2022 sarà possibile andare in pensione con opzione donna o quantomeno prenotarsi il pensionamento successivo.

Nel prossimo anno, potranno accedere ad opzione donna, le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2022:

  • un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed
  • un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

Sembrerebbe scongiurato l’aumento dell’età anagrafica rispettivamente da 58 a 59 anni di età per le lavoratrici dipendenti; da 59 a 60 anni di età per le lavoratrici autonome.

Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.

Le lavoratrici conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.