Guida dedicata a come registrare un atto. L’imposta di registro è una delle imposte indirette più popolari, insieme naturalmente all’imposta sul valore aggiunto. Viene istituita con il decreto 131/86 ed alla tariffa allegata sono indicati tutti gli atti soggetti all’imposta. Tali atti possono essere atti scritti ma l’imposta è applicata anche ad alcuni tipi di contratti verbali. Vengono assoggettati all’imposta di registro atti a tiolo oneroso (come ad esempio le compravendite) o atti dichiarativi ( ad esempio la nomina del soggetto che vanta un diritto reale su un bene) o anche atti gratuiti.

Tra gli atti scritti vengono compresi tutti gli atti che per disposizione di legge o per volontà delle parti sono redatti per iscritti. Distinguiamo all’interno di tale categoria :

  • Atti pubblici, che sono redatti da un notaio o altro pubblico ufficiale;
  • Scritture private autenticate, con sottoscrizione autenticata da un pubblico ufficiale;
  • Scritture private non autenticate, stipulate e sottoscritte liberamente dalle parti.

Atti soggetti a registrazione

Inoltre sono soggetti a registrazione i contratti verbali che riguardano la locazione, l’affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e di conseguenza le cessioni, risoluzioni e proroghe (comprese quelle tacite), i contratti verbali inerenti il trasferimento o l’affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e le relative cessioni, risoluzioni e proroghe ( vengono anche assoggettati all’imposta gli atti verbali che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sulle aziende esistenti nel territorio dello Stato e le relative cessioni, risoluzioni, proroghe).

Atti non soggetti a registrazione imposta di registro

Gli atti che invece non sono soggetti a registrazione possono comunque in ogni caso essere presentati volontariamente alla registrazione, e sono assoggettati ad una imposta fissa. Infatti in base all’art. 5 e seguenti del DPR 131/86) la registrazione può essere obbligatoria, d’ufficio o volontaria.

Registrazione atti in termine fisso e registrazione atti in caso d’uso – Per quanto riguarda gli atti per i quali la registrazione è obbligatoria il legislatore pone una distinzione tra atti soggetti a registrazione in termine fisso e gli atti che sono soggetti a registrazione in caso d’uso. Gli atti a termine fisso devono essere registrati entro un determinato periodo a partire dalla data di formazione dell’atto. Nel caso in cui l’atto debba essere obbligatoriamente registrato e non viene richiesta la registrazione, sarà il pubblico ufficiale o la Guardia di Finanza a registrare obbligatoriamente l’atto (registrazione di ufficio). Per quanto riguarda gli atti in caso d’uso è il caso degli atti che sono depositati ( e quindi sottoposti alla visione dell’ufficio in modo che lo stesso venga inserito agli atti di ufficio) presso amministrazioni dello Stato o presso uffici di enti locali o ancora atti depositati  presso le cancellerie dei tribunali. 

Modalità registrazione atto –  Per quanto riguarda la competenza ad effettuare la registrazione, questa spetta all’ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale che ha redatto l’atto pubblico, la scrittura privata autenticata. Per quanto riguarda altri atti (diversi da scrittura privata autenticata, atti pubblici e atti degli organi giurisdizionali ) la registrazione può essere eseguita presso un qualsiasi altro ufficio dell’agenzia delle entrate.

Come registrare un atto

Per effettuare materialmente la registrazione occorre compilare un determinato modulo ( chiamato modello 69) ed attestare l’avvenuto pagamento inserendo l’apposito modello e l’elenco degli atti da registrare che sono riepilogati in un apposito modello. Inoltre se la registrazione riguarda atti pubblici e scritture private autenticate, occorre presentare una copia conforme, e se l’atto riguarda diritti immobiliari una copia in carta libera; per altre scritture private autenticate , nelle quali non è stata apposta autenticazione da parte di un pubblico ufficiale, occorre presentare l’originale in bollo e una copia in carta semplice dell’atto.

Registrazione telematica atti  – Negli ultimi tempi, al fine di smaltire un notevole arretrato e per evitare di recarsi materialmente in ufficio, viene proposta la registrazione telematica. Tale tipo di registrazione può riguardare  atti relativi a diritti sugli immobili (oltre a trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari e voltura catastale ) e contratti di locazione immobiliare, comprese cessioni, risoluzioni e proroghe degli stessi. Ad esempio per atti di compravendita, atti di cessione e costituzione di diritti reali su immobili, accettazioni di eredità espresse o tacite, il notaio ha l’obbligo di effettuare la registrazione in modalità telematica anche se la formazione degli atti riguarda la trascrizione degli atti presso uffici situati fuori dal distretto di competenza. Per altri atti , come mutui o costituzione di garanzie reali, la registrazione telematica è solo facoltativa.

La registrazione telematica è invece obbligatoria per i soggetti che locano oltre 100 immobili. In questo caso è possibile presentare tramite il software entratel  o attraverso internet il modello telematico ed effettuare il pagamento attraverso il versamento di un F24 telematico. L’amministrazione fornirà, sempre in modalità telematica, una ricevuta che attesta la ricezione della documentazione e del pagamento.

Registrazione atti termini – Per quanto riguarda il termine massimo per effettuare la registrazione sono previsti termini differenti in base alla natura dell’atto.

Registrazione atti locazione  – Per gli atti stipulati in forma pubblica, le scritture private autenticate e non autenticate o i contratti verbali che sono soggetti a termine fisso il termine è di 20 giorni se gli atti sono stipulati in Italia,mentre è di 60 giorni se gli atti sono stipulati all’estero. Per quanto riguarda gli atti di locazione di beni immobili il termine massimo è di 60 giorni in base alla circolare n.207/e del 2000.

Registrazione atti giudiziari – Vanno compresi in tale categoria le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali. Per i decreti di trasferimento emessi nell’ambito di procedimenti esecutivi il termine è di 20 giorni, per gli atti nei quali il cancelliere interviene nella veste di ufficiale rogante il termine è sempre di 20 giorni, mentre è di soli 5 giorni per gli atti dell’ autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili.

Gli atti che invece sono soggetti all’approvazione della pubblica amministrazione o all’omologazione dell’autorità giudiziaria devono essere registrati entro 20 giorni a decorrere da quando i notai, o le parti, hanno avuto conoscenza del provvedimento di approvazione o omologazione, ovvero dal giorno in cui l’atto è divenuto eseguibile. Pertanto i cancellieri o i funzionari che hanno effettuato il provvedimento di omologazione o approvazione dell’atto devono dare notizia entro 5 giorni alle parti o al notaio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La registrazione dell’atto – La registrazione consiste nell’annotare in un apposito registro l’atto, la denuncia o la richiesta di registrazione. In base all’atto da registrare variano anche le formalità da eseguire:

–          Per atti relativi a diritti sugli immobili e contratti di locazione con registrazione telematica le modalità sono quelle descritte in precedenza.

–          Per gli atti pubblici e le scritture private autenticate, l’ufficio rilascia un attestato di registrazione che contiene i dati identificativi del pubblico ufficiale depositario ed i dati identificativi dell’atto registrato. Gli estremi di registrazione che risultano dall’atto sono poi trascritti a margine degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a cui lo stesso si riferisce. In genere una de<olle copie del modello 69 viene riconsegnata al contribuente con i dati identificativi dell’avvenuto pagamento.

–          Per altri atti o denunce l’ufficio annota sull’atto originale, o sulla copia dell’atto, la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa.

Imposta di registro calcolo – Il pagamento dell’imposta varia in base all’atto da registrare:

–          In misura proporzionale – Si applica l’aliquota contenuta nella tariffa moltiplicata per la base imponibile. In base all’art. 20 del Dpr 131/86  la tassazione è effettuata con riferimento all’effettiva natura giuridica ed agli effetti dell’atto, indipendentemente dal titolo e dal nome dell’atto. Nel caso sia indicato il valore del bene o il diritto oggetto dell’atto occorre prendere in considerazione tale valore. Per valore dei beni si intende il valore dichiarato dalle parti nell’atto e , in mancanza o superiore, il corrispettivo che è stato pattuito. Se nell’atto sono indicati sia il valore che il corrispettivo pattuito come base imponibile va inserito il maggiore dei due.

–          In misura fissa – Di regola tale imposta fissa è pari a 168 euro, ad eccezione di locazione ed affitti di beni immobili ( in questo caso l’imposta è di 67 euro) e degli atti inerenti il trasferimento dei beni diporto.

Imposta di registro pagamento – I soggetti obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta di registro sono le parti contraenti o in generale i soggetti che hanno partecipato all’atto. Insieme a questi soggetti sono obbligati al pagamento dell’imposta anche i soggetti nel cui interesse è richiesta la registrazione ( anche se non partecipano all’atto), le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva, i notai ed i pubblici ufficiali che hanno redatto l’atto o i cancellieri per i decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e per gli atti da essi ricevuti.

Le modalità variano a seconda che si tratti di imposta principale, suppletiva o complementare. Nel caso di imposta principale ( l’imposta che in genere viene richiesta al momento della registrazione) questa viene versata  tramite l’apposito mod. F23.

Nel caso l’ufficio commetta degli errori o omissioni richiederà successivamente una maggiore imposta detta imposta di registro suppletiva.

Infine l’imposta complementare riscossa dopo la registrazione è detta imposta di registro complementare (ad esempio se l’ufficio accerta un valore del bene diverso da quello dichiarato o l’imposta dovuta in base alla presentazione di denuncia di eventi successivi alla registrazione).