Anche se i casi in cui, nei bonus edilizi, è possibile fare l’opzione per sconto in fattura e cessione del credito si sono, negli ultimi tempi, notevolmente ridotti, l’Agenzia Entrate ha recentemente fornito le istruzioni per procedere al rifiuto cessione del credito, ed in particolare con riferimento alle seconde cessioni. Dette indicazioni si aggiungono e non sostituiscono alle precedenti direttive date per l’annullamento delle prima cessioni.

In primis ricordiamo che, per i bonus edilizi, laddove ancora possibile, il contribuente può optare, in luogo della detrazione fiscale per:

  • sconto in fattura;
  • cessione del credito.

Lo sconto in fattura è accordato dall’impresa/fornitore (prima cessione).

A fronte di detto sconto, l’impresa matura un corrispondente credito d’imposta che può utilizzare in compensazione o cedere ulteriormente a terzi (seconda cessione).

Per quanto riguarda, l’operazione di cessione del credito, questa può avvenire verso terzi soggetti, in incluse banche e altri intermediari finanziari (prima cessione). Chi acquisisce il credito può sceglie se utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente (prima cessione).

Rifiuto prime cessioni

L’opzione di sconto in fattura o di prima cessione del credito deve essere comunicata dal contribuente all’Agenzia Entrate. Tale comunicazione deve farsi entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento delle spese relative ai lavori edilizi. Con riferimento alle spese 2023 la comunicazione di sconto o cessione credito è stata prorogata al 4 aprile 2024.

Una volta fatta, la comunicazione, il cessionario deve procedere ad accettare il credito nella Piattaforma cessione credito dell’Agenzia Entrate. Se dopo la comunicazione dell’opzione e l’accettazione da parte del cessionario si vuole procedere ad annullare l’operazione occorre inviare il relativo modello di annullamento all’indirizzo PEC [email protected]. Queste sono le indicazioni date nella Circolare n. 33/E del 2022.

Rifiuto cessione del credito, le istruzioni per le seconde cessioni

Con la recente Circolare n.

6/E del 2024, l’Agenzia Entrate ha diramato le indicazioni da seguire laddove si voglia procedere al rifiuto cessione del credito con riferimento però alle seconde cessioni. In dettaglio, nel documento è indicato il comportamento da tenere nelle seguenti due ipotesi:

  • la cessione successiva alla prima è stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
  • le due parti dell’operazione (cedente e cessionario), dopo l’accettazione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione medesima.

In tali circostanze, per procedere all’annullamento bisogna inviare il modello di rifiuto cessione del credito allegato alla circolare 6/E del 2024 stessa. L’inoltro deve avvenire via PEC all’indirizzo “[email protected]”.

Detto modello deve essere firmato da entrambe le parti digitalmente. In caso di firma autografa bisogna allegate copia dei documenti di riconoscimento. Una volta che è avvenuto l’annullamento il credito torna nelle mani del cedente che potrà usarlo in compensazione o se riesce può procedere ad una nuova cessione.

Riassumendo…

  • il rifiuto delle prime cessioni del credito deve avvenire secondo le indicazioni date nella Circolare n. 33/E del 2022
  • il rifiuto delle seconde cessioni del credito, invece, secondo le indicazioni date nella Circolare n. 6/E del 2024
  • in entrambi i casi occorre inviare il modello di rifiuto previsto ad hoc
  • l’invio del modello deve essere via PEC.