Il detentore di un immobile in comodato d’uso gratuito, registrato presso l’Agenzia delle entrate, che sostiene le spese per lavori di ristrutturazioni che rientrano nel 50%, può beneficiare della relativa detrazione Irpef (bonus ristrutturazione)? L’abitazione è di proprietà del padre non convivente.

L’Agenzia delle entrate ha risposto a questa domanda sulla rivista Fisco Oggi.

Con il chiarimento fornito, l’Agenzia delle entrate, non solo ha dato risposta sulla possibilità di sfruttare il bonus ristrutturazione rispetto a chi detiene l’immobile sulla base di un contratto di comodato d’uso gratuito, ma ha aggiunto alcune precisazioni in merito alla documentazione da possedere per porsi al riparo da eventuali controlli del Fisco.

Vediamo nello specifico quali sono le indicazioni dell’Agenzia delle entrate. Tali indicazioni possono essere estese anche ad altri bonus edilizi ma non al superbonus previsto per gli edifici unifamiliari. Posto che, rispetto a tale agevolazione, nel 2023, l’agevolazione può essere sfruttata alle seguenti condizioni: il contribuente deve essere titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi); l’unità immobiliare oggetto di bonus deve essere adibita ad abitazione principale; il reddito di riferimento del nucleo familiare, rapportato a uno specifico quoziente familiare, non deve superare 15.000 euro.

Il bonus ristrutturazione. A chi spetta?

Prima di arrivare alla risposta fornita dall’Agenzia delle entrate, vediamo in linea generale chi può sfruttare il bonus ristrutturazione ossia la detrazione del 50% su una spesa massima di 96.000 euro.

In base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate nella guida ufficiale sul bonus ristrutturazione, l’agevolazione spetta a:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Le stesse indicazioni valgono per il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).

E anche il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge. Il componente dell’unione civile. Il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

Comodato d’uso gratuito e bonus ristrutturazione? La risposta dell’Agenzia delle Entrate

In premessa abbiamo accennato al fatto che l’Agenzia delle Entrate ha risposto a un quesito sulla spettanza del bonus ristrutturazione. Questo rispetto a chi detiene l’immobile sulla base di un contratto di comodato d’uso gratuito.

Ebbene, la riposa fornita è stata affermativa:

a condizione che il contratto di comodato risulti regolarmente registrato al momento dell’avvio dei lavori di ristrutturazione o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente il predetto avvio. Il comodatario, infatti, rientra tra i soggetti che possono usufruire della detrazione, in quanto detentore dell’immobile oggetto di ristrutturazione in base a un titolo idoneo (comodato) e sempre che ne sostenga le relative spese.
Si ricorda, inoltre, che il detentore dell’immobile deve essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, da acquisire in forma scritta anche successivamente all’inizio dei lavori ma formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si richiede la detrazione.

Dunque, è bene fare attenzione alle precisazioni fatte dall’Agenzia delle entrate.