Con la legge di conversione del D.L. 146/2921, c.d., decreto fiscale, il legislatore ha introdotto un obbligo in capo alle imprese che impiegano lavoratori autonomi occasionali, quelli che operano senza partita iva in maniera non abituale, per intenderci. Infatti, l’impiego di tale lavoratori deve essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

Con due recenti note operative, l’Ispettorato Nazionale del lavoro ha reso i chiarimenti opportuni. Analizzando i casi in cui la comunicazione è necessaria o al contrario quelli in cui la stessa non deve essere effettuata.

Ecco i chiarimenti forniti.

La comunicazione  preventiva per l’impiego di lavoratori autonomi occasionali

La novità dell’obbligo di comunicazione preventiva per l’impiego di lavoratori autonomi occasionali,è stata introdotta in fase di conversione del D.L. n. 146/2021 (vedi L. n. 215/2021), con una modifica al comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008. L’impiego di tali lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro competente per territorio, da parte del committente imprenditore, mediante SMS o posta elettronica. Sono ammesse altresì le ulteriori modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro intermittente.

In particolare, al comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 – come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 definitivamente convertito dalla L. n. 215/2021 – si prevede che:

“con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n° 29 dell’11 gennaio 2022 e con la nota n° 109 del 27 gennaio, ha analizzato le novità in parola fornendo specifiche istruzioni operative.

Con l’ultima nota sono state rilasciate specifiche FAQ.

Comunicazione lavoro autonomo occasionale. Quando non è necessaria?

La comunicazione preventiva non è necessaria nei seguenti casi:

  • per gli Enti del terzo settore, tuttavia, laddove svolgano, seppur in via marginale, un’attività d’impresa, sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale;
  • per le aziende di vendita diretta a domicilio;
  • in riferimento alle prestazioni rese dal procacciatore d’affari occasionale;
  • per le prestazioni di natura prettamente intellettuale (esempio: correttori di bozze, progettisti grafici, lettori di opere in festival o in libreria, relatori in convegni e conferenze, docenti e i redattori di articoli e testi).

Sono altresì esclusi dall’obbligo in esame:

  • le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e nella misura in cui l’attività istituzionale non è qualificabile quale attività di impresa;
  • le ASD e SSD che operano senza finalità di lucro;
  • gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa;
  • la pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici.