Per i concerti e spettacoli dal vivo del periodo 8 marzo 2020 – 31 luglio 2021 ed annullati a causa delle misure restrittive adottate dal Governo a fronte dell’emergenza Covid-19, è definitivo che il legislatore riconosce la possibilità di chiederne il rimborso.

Ciò, in applicazione della “sopravvenuta impossibilità della prestazione”, prevista dall’art. 1463 del codice civile, ai sensi del quale

Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.

Spettacoli annullati causa Covid-19: rimborso o voucher di 36 mesi

Chi intende chiedere il rimborso del biglietto del concerto o dello spettacolo annullato nel periodo di cui in premessa, può presentare apposta richiesta all’organizzatore dell’evento (anche per il tramite dei canali di vendita da quest’ultimo utilizzati), allegando il relativo titolo di acquisto.

L’organizzatore dell’evento annullato a sua volta erogherà direttamente il rimborso oppure rilascia un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto.

Prima del decreto Sostegni, la normativa stabiliva che il voucher era da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione. Il decreto Sostegni (art. 36) interviene su questo termine estendendolo a 36 mesi.

Lo stesso art. 36 del decreto Sostegni (convertito in legge), inoltre introduce uno specifico termine di validità di 36 mesi per i titoli di accesso a spettacoli dal vivo rinviati a causa dell’emergenza da Covid-19, che siano stati già acquistati alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque entro il 31 dicembre 2023.

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