La prima stagione del concordato preventivo biennale è finalmente partita; infatti, l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione dei contribuenti ISA effettivi e non i software per il calcolo della proposta di reddito e per la sua accettazione. Anche i contribuenti in regime forfettario possono sfruttare la chance di concordato preventivo. Che poi questa sia conveniente o meno, è un altro discorso.

Detto ciò, i soggetti ISA quest’anno possono accordarsi sul reddito da dichiarare nel 2024 e nel 2025. I forfettari solo per il 2024 e in via sperimentale.

Da qui è lecito chiedersi, ai fini ISEE, quale sia il reddito di riferimento da prendere in considerazione: quello effettivamente prodotto o quello che risulta dall’accordo con il Fisco.

Il concordato preventivo biennale

Il concordato preventivo biennale è stato la grande novità della riforma fiscale. Infatti è stato introdotto con il decreto delegato n°13/2024.

E’ stato un percorso abbastanza lungo che comunque ha portato ad un nuovo strumento fiscale che cambia forse in meglio i rapporti tra fisco e contribuente. In pratica il contribuente e l’Agenzia delle entrate si accordano prima sul reddito da dichiarare. L’accordo ha ad oggetto due anni consecutivi e può essere rinnovato.

Per i forfettari dura solo un anno: per il 2024. Non è ancora sicuro se ci sarà o meno un’estensione per gli anni successivi. Forse il punto di domanda è se il sistema di calcolo della proposta di reddito previsto per i forfettari sia abbastanza inclusivo delle variabili più importanti che possono portare ad un reddito proposto attendibile o meno. Per i soggetti ISA effettivi invece la base di calcolo del concordato preventivo sono i risultati degli ISA che ai fini della proposta vengono rivisti verso la massima affidabilità fiscale.

Per intenderci, in linea di massima al netto di specifiche rivalutazioni e altre variabili, la proposta fatta dal Fisco tiene conto del reddito associabile alle pagelle ISA più alte.

Dunque, chi ha punteggi ISA più bassi si vedrà impacchettare una proposta di reddito rivista verso l’alto.

A ogni modo, è sempre possibile rinunciare alla proposta del Fisco. Nel DL correttivo sul concordato dovrebbe venire meno la previsione in base alla quale chi non accetta la proposta sarà maggiormente attenzionato con i controlli della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle entrate.

Concordato preventivo e ISEE. Quali sono gli effetti dell’accordo con il Fisco

Per quanto riguarda gli effetti dell’accettazione della proposta, in primis c’è da dire che:

  • gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta
    effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’imposta
    regionale sulle attivita’ produttive,
  • nonche’ dei contributi previdenziali obbligatori.

Resta ferma la possibilita’ per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.  Dunque nessun effetto negativo sulla pensione.

ISEE e concordato preventivo biennale

La riforma fiscale prevede espressamente che:

quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato. Il reddito effettivo rileva anche ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Dunque non ci sarà alcun impatto del concordato preventivo sull’ISEE. Nei fatti rileverà il reddito effettivamente prodotto e non quello oggetto di accordo. Non si può dire a priori se la suddetta previsione sia favorevole o meno al contribuente. Dipende dal caso specifico e dal reddito prodotto in quello specifico anno rispetto a quello concordato.

Riassumendo.

  • E’ ufficialmente partita la campagna concordato preventivo biennale;
  • anche i forfettari possono accordarsi sul reddito da dichiarare;
  • il concordato preventivo non provoca distorsioni ai fini ISEE;
  • rileverà il reddito effettivamente prodotto e non quello oggetto di accordo
  • vale sempre la regola in base alla quale per i L’ISEE dell’anno N tiene conto dei redditi e dei patrimoni dei due anni precedenti N-2.