Congedo straordinario frazionato: nel conteggio si contano festivi e riposi?

Quando si fruisce del congedo frazionato si devono includere nel conteggio dei giorni di congedo i festivi e i riposi?
7 anni fa
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auto legge 104
Gentilissima sig.ra Patrizia Del Pidio,
sono genitore di un disabile di 27 anni grave al 100%, lavoro nella scuola come insegnante elementare, ho 61 anni e ho intenzione di usufruire del congedo straordinario per meglio seguire mio figlio. Ho già usufruito del congedo in vari periodi per un totale di 225 giorni. Ora vorrei chiedere il congedo dal 5 febbraio 2018 fino al 29 giugno 2018, riprendendo il servizio il giorno 30/06. 
Volevo sapere se nel conteggio dei giorni devo inserire anche le domeniche e le festività, o se invece non sono computabili.
La ringrazio e in attesa della risposta le porgo i più cordiali saluti e un Buon Natale.

Il congedo straordinario retribuito biennale, così come stabilito dalla legge 151 del 26 marzo 2001, può essere fruito in maniera continuativa o frazionata.

Il congedo può essere fruito anche in frazioni giornaliere ma non è prevista la frazionabilità oraria.

Per chi fruisce del congedo frazionato, come lei, è necessario, tra un frazionamento e l’altro, la ripresa effettiva del lavoro. A precisarlo è l’Inps nella circolare numero 64  del 15 marzo 2001 “ai fini della frazionabilità stessa, tra un periodo e l’altro di fruizione è necessaria – perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche – l’effettiva ripresa del lavoro […]”, nella stessa circolare si specifica che “due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta) cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri congedi o permessi)”.

Da questo si evince, quindi, che per non conteggiare i giorni non lavorativi in quelli di congedo è necessario riprendere a lavorare almeno per un giorno dopo il giorno festivo.

La stessa cosa è ribadita anche dalla circolare numero 1 della Funzione Pubblica del 3 febbraio 2012 in cui si precisa che il sabato e domenica “non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente” o del disabile di cui si occupa.

Sabato, domeniche e festivi che cadono all’interno del congedo straordinario, quindi, devono essere conteggiati come giorni di congedo.

Leggi anche:Congedo straordinario retribuito: può essere interrotto per fruire delle ferie?

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