Nel contenzioso tributario italiano, la gestione delle scadenze è cruciale, soprattutto durante il periodo estivo. Un elemento di grande importanza per professionisti e contribuenti è la sospensione dei termini processuali. Durante il mese di agosto, specificamente dal 1° al 31 agosto di ogni anno, tutte le scadenze sono temporaneamente congelate. Questo significa che i termini riprenderanno il loro decorso dal 1° settembre dell’anno stesso.

Per i contribuenti, la sospensione dei termini processuali durante il mese di agosto può rappresentare un sollievo significativo, consentendo loro di avere più tempo per organizzare la loro difesa o per adempiere agli obblighi tributari.

Come funziona la sospensione processuale di agosto

La sospensione processuale di agosto si affianca alla pausa estiva del fisco. Ossia quella che prevede la pausa avvisi bonari e lettere di compliance nel mese di agosto stesso. Sospesi i versamenti tributari ricadenti nel periodo 1° agosto – 20 agosto.

Per capire come funziona la sospensione processuale di agosto è utile fare un esempio. Supponiamo il sig. Rossi che riceve la notifica di una cartella di pagamento il 31 luglio. In tal caso per tutto il mese di agosto sono sospesi i termini per il ricorso (60 giorni dalla notifica). Quindi, i 60 giorni per fare detto ricorso iniziano a decorrere dal 1° settembre. Ne consegue che i 60 giorni scadono il 30 ottobre 2024.

Oppure si consideri il sig. Bianchi che riceve notifica di cartella il 29 luglio. In termini per fare ricorso decorrono fino al 31 luglio (3 giorni). Poi sono sospesi per tutto il mese di agosto per iniziare di nuovo a decorrere dal 1° settembre.

Quando c’è l’accertamento con adesione

Un aspetto interessante della sospensione dei termini processuali riguarda la procedura di accertamento con adesione. Questo è un istituto che consente al contribuente di concordare con l’amministrazione finanziaria l’ammontare delle imposte dovute. Durante questo processo, il termine per impugnare davanti alla Corte tributaria di primo grado è sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di adesione da parte del contribuente.

Quando si considera il calcolo dei termini di impugnazione successivi alla presentazione di un’istanza di accertamento con adesione, bisogna tener conto non solo dei 90 giorni di sospensione previsti per questa procedura, ma anche della sospensione feriale di agosto. Questo accumulo di periodi di sospensione è stato chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 65/E del 28 giugno 2001.

La circolare n. 65/E del 2001 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito molti aspetti riguardanti il cumulo delle sospensioni. In particolare, essa ha specificato come calcolare correttamente i termini di impugnazione tenendo conto della sospensione feriale e della sospensione dovuta alla procedura di accertamento con adesione. Questo documento è fondamentale per garantire che i contribuenti e i loro consulenti possano gestire le scadenze in modo accurato, evitando errori che potrebbero portare a conseguenze negative.

Vantaggi sospensione processuale

La sospensione dei termini processuali durante il mese di agosto offre numerosi vantaggi sia per i contribuenti che per i professionisti del settore tributario.

Innanzitutto, consente una pausa significativa in un periodo dell’anno spesso caratterizzato da ferie e chiusure estive, permettendo così a tutti i soggetti coinvolti di organizzarsi senza la pressione delle scadenze imminenti. Questo congelamento temporaneo dei termini fornisce un margine di respiro essenziale per preparare in modo più accurato e sereno le difese o le documentazioni necessarie per i procedimenti tributari.

Inoltre, la possibilità di cumulare questo periodo di sospensione con altri istituti, come l’accertamento con adesione, amplifica il beneficio, prolungando ulteriormente i termini a disposizione per una risoluzione consensuale delle controversie. Questo non solo riduce lo stress e il rischio di errori dovuti alla fretta, ma migliora anche la qualità delle relazioni tra contribuenti e amministrazione fiscale, favorendo un approccio più collaborativo e meno conflittuale.

Riassumendo

  • La sospensione termini processuali va dal 1° agosto al 31 agosto 2024.
  • Durante agosto, le scadenze sono congelate e riprendono il 1° settembre 2024.
  • La sospensione si cumula con i termini dell’accertamento con adesione.
  • Impugnazioni sospese per 90 giorni più il periodo feriale di agosto.
  • Circolare 65/E del 2001 chiarisce il calcolo dei termini cumulati.
  • La sospensione offre respiro e organizzazione migliore per contribuenti e professionisti.