Anche gli Enti locali possono accedere all’Archivio dei rapporti finanziari per conoscere i dati e le informazioni relative ad operazioni di natura finanziaria effettuate dai contribuenti. In altre parole: i Comuni possono controllare i conti corrente.

 

A prevederlo è il D.l. Semplificazioni che completa il precedente intervento della Legge di bilancio 2020, specificando i dati accessibile anche dagli Enti Locali.

L’archivio dei rapporti finanziari

L’articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973 dispone che le banche e gli altri operatori finanziari sono tenuti:

  • a rilevare e
  • a tenere in evidenza,

 

i dati identificativi di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria.

Escluse quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro.

 

Si tratta dei dati identificativi (compreso il codice fiscale) di ogni soggetto che:

  • intrattenga qualsiasi rapporto o effettui – anche per conto o a nome di terzi –
  • qualsiasi operazione di natura finanziaria.

 

Tali dati, concernenti l’esistenza e la natura dei rapporti e di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, sono comunicati all’Anagrafe tributaria. I dati sono archiviati in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici.

L’archivio dei rapporti finanziari è dunque una sezione dell’Anagrafe Tributaria nella quale confluiscono i dati sopra citati.

 

La comunicazione è regolata  dai provvedimenti, Agenzia delle entrate, 19 gennaio 2007 e 29 febbraio 2008.

Quali sono gli intermediari interessati dall’obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni finanziarie?

Le Banche, Poste italiane Spa; gli intermediari finanziari; le imprese di investimento; gli organismi  di investimento collettivo del risparmio; le società di gestione del risparmio.

 

Inoltre, il Dl “Salva Italia” (Dl 201/2011) ha introdotto l’obbligo, per gli operatori finanziari:

  • di comunicare all’Anagrafe tributaria (Archivio dei rapportii finanziari)
  • le informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi (giacenza media annua relativa ai rapporti di deposito e di conto corrente bancari e postali e rapporti assimilati, altri dati contabili, movimentazioni ecc).

 

La comunicazione si affianca a quella relativa all’Anagrafe dei rapporti finanziari(articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973), regolata dai provvedimenti sopra citati.

 

Ai fini del contrasto all’evasione, l’Agenzia delle entrate può acquisire informazioni dagli operatori finanziari per svolgere controlli fiscali anche di natura preventiva sui conto correnti. Stessa possibilità è riconosciuta alla Guardia di finanza (D.l. 119/2018).

IL D.L. Semplificazioni apre agli enti locali

L’articolo 17-bis del D.l. 76/2020, decreto semplificazioni, novella la disciplina inerente all’accesso alle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria da parte degli enti locali e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione:

 

  • specificando che tale accesso è consentito anche ai dati e alle informazioni relativi a soggetti che intrattengano rapporti o
  • effettuino operazioni di natura finanziaria con operatori finanziari.

 

Difatti, già la Legge di bilancio 2020 aveva ammesso l’accesso all’Anagrafe Tributaria da parte degli enti locali.

 

Il D.L. semplificazioni interviene ammettendone espressamente l’accesso per i dati e le informazioni relative a soggetti che intrattengano rapporti o effettuino operazioni di natura finanziaria con gli operatori finanziari.

Le regole di accesso all’Anagrafe tributaria

L’accesso all’Anagrafe Tributaria, è così regolato ( nuovo comma 791 Legge di bilancio 2020):

 

  • gli enti locali e i soggetti affidatari del servizio di riscossione locale (ivi compresi i concessionari della riscossione della TARI) sono autorizzati ad accedere alle informazioni relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, per il tramite dell’ente creditore affidante e sotto la responsabilità di quest’ultimo;
  • a tal fine, l’ente locale è tenuto a consentire al soggetto affidatario l’utilizzo degli applicativi per l’accesso ai servizi di cooperazione informatica già forniti dall’Agenzia delle Entrate all’ente stesso.

 

Previa nomina del soggetto affidatario quale responsabile esterno del trattamento ai sensi della normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679, cosiddetto regolamento GDPR).