Via libera dall’Inps allo sgravio contributivo sui contratti di solidarietà per le imprese i cui periodi di solidarietà si siano conclusi entro il 31 marzo 2023. Il recupero dei contributi IVS nella misura del 35% potrà essere effettuato entro il 16 aprile 2024 per i lavoratori occupati part time in misura superiore al 20% dell’orario di lavoro stabilito dal contratto.

A spiegare bene come effettuare il recupero dei contributi a conguaglio è l’Inps con il messaggio n. 5 del 2 gennaio 2024. Lo sgravio contributivo – ricorda l’Istituto – è concesso solo a quelle imprese soggette a Cigs che hanno entro il 30 novembre 2021 avevano stipulato un contratto di solidarietà.

Nonché quelle che avevano lo stesso contratto difensivo in corso nel secondo semestre dell’anno precedente al fine di evitare licenziamenti durante il periodo pandemico.

Come funziona il contratto di solidarietà

I contratti di solidarietà sono strumenti di flessibilità del mercato del lavoro che consentono alle imprese di ridurre l’orario di lavoro dei dipendenti in caso di difficoltà economiche o per far fronte a situazioni temporanee di mercato. Sono stati introdotti nel nostro ordinamento nel 2014 con DM 83312, ma sono stati sfruttati ampiamente durante il periodo della pandemia.

In particolare, i contratti di solidarietà difensiva prevedono una riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 20% e possono avere una durata massima di 24 mesi. Ai datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà difensiva è riconosciuto uno sgravio contributivo sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla contrazione dell’orario di lavoro.

L’entità dello sgravio contributivo è pari al 35% della contribuzione IVS a carico del datore di lavoro. La domanda di sgravio contributivo deve essere presentata all’Inps entro il termine del 10 dicembre di ogni anno, attraverso l’applicativo web “sgravicdsonline“. Per l’anno 2024, il termine per la presentazione delle domande è il 10 dicembre 2024.

Requisiti necessari per i datori di lavoro

I requisiti che i datori di lavoro devono rispettare per accedere allo sgravio contributivo sono i seguenti:

  • L’impresa deve essere in regola con i versamenti contributivi;
  • Il contratto di solidarietà deve essere stipulato in forma scritta e deve essere depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
  • La riduzione dell’orario di lavoro deve essere pari ad almeno il 20% e deve avere una durata massima di 24 mesi.

Lo sgravio contributivo è riconosciuto per l’intera durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi.

Il recupero delle risorse stanziate presso l’Inps per lo sgravio contributivo di ogni anno avviene in base alle seguenti modalità:

  • In caso di assunzione di nuovi lavoratori a tempo indeterminato, l’Inps effettua un conguaglio delle risorse spettanti;
  • In caso di cessazione dell’attività, l’Inps effettua un recupero delle risorse spettanti.

L’obiettivo dello sgravio contributivo è quello di sostenere le imprese in difficoltà economiche e di favorire la continuità occupazionale dei lavoratori. Attraverso questo strumento sono infatti concessi aiuti economici a tutte le imprese che non sono in grado, per un motivo o per un altro, di sostenere i costi occupazionali senza dover per forza di cose licenziare il personale.

Riassumendo…

  • Entro il 16 aprile 2024 può essere effettuato lo sgravio contributivo per le aziende che hanno sottoscritto contratti di solidarietà.
  • La misura dello sgravio è apri al 35% dei contributi IVS a carico del datore di lavoro.
  • Per fruire del beneficio la riduzione dell’orario di lavoro deve essere pari ad almeno il 20%.
  • La durata massima è di 24 mesi