E’ possibile recedere senza penali un contratto stipulato per l’Adsl qualora la connessione ad internet sia più lenta di quanto promesso? Se in quanto si è firmato è stabilito che il contratto è vincolante per almeno un anno, e non si è soddisfatti della velocità di navigazione, è possibile il recesso senza il pagamento di elevate penali?

Nel diritto del consumo i i servizi di comunicazione hanno delle norme, riportate sul sito dell’AgCom, che tutelano il consumatore. Se la società telefonica ha promesso una determinata velocità di navigazione in pubblicità trasmessa in tv, alla radio o pubblicata su giornali e depliant, ribadita al momento della firma del contratto, tale velocità deve essere garantita al cliente.

Secondo l’AgCom, ad esempio, la pubblicità di una velocità massima non  può essere teorica e non può essere indicata con la dicitura “velocità fino a …”.

La velocità di download e di upload deve essere fornita all’utente sia sul contratto che sottoscrive sia nelle pubblicità che reclamizzano l’offerta in questione.

Velocità di navigazione bassa: che fare?

Molto spesso quando si contatta un operatore per lamentare la scarsa velocità di navigazione internet, spesso ci si sente rispondere con delle scuse: rallentamenti dovuti all’eccesso di traffico, colpa dell’elevato numero di utenze nella zona e questo tenderà a far credere che a loro risulta una velocità di navigazione senza problemi per la connessione in oggetto. E’ bene sapere, però, che su internet esistono moltissimi strumenti per misurare la velocità di navigazione, tra i quali quello messo a disposizione dalla stessa AgCom: Nemesys, un tool gratuito che consente di misurare la velocità di navigazione internet. Le misurazioni fatte con Nemesys sono certificate da un report pdf con il quale si può chiedere all’operatore il ripristino della velocità prevista dal contratto senza costi aggiuntivi per il cliente.

Una volta verificata l’effettiva velocità di navigazione e una volta verificato che non corrisponde al minimo garantito sul contratto firmato con l’operatore si può procedere a recedere il contratto senza penali: una volta inviata la lettera di disdetta, quindi, si può smettere di pagare le bollette.

Stesso discorso è valido anche se nel contratto sottoscritto non fosse contenuta la velocità minima garantita, anche in quel caso, infatti, si può recedere dal contratto senza penali se non si è soddisfatti del servizio fornito.