Il cosiddetto decreto sostegni, fra le tante misure di sostegno alla liquidità di famiglie e imprese per far fronte all’emergenza sanitaria del Coronavirus e alle relative politiche di contenimento previste dal nostro Paese, ha istituito un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA.

Il soggetto che ha percepito il contributo a fondo perduto non spettante, anche a seguito di rinuncia, può restituirlo spontaneamente maggiorato dei relativi interessi e delle sanzioni.

Tanto premesso, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 24 / E del 12 aprile 2021 ha istituito il nuovo Codice Tributo per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante.

Restituzione contributo a fondo perduto

Il contributo non spettante può essere spontaneamente restituito.

In particolare, il soggetto che ha percepito il contributo a fondo perduto non spettante, anche a seguito di rinuncia, può restituirlo spontaneamente maggiorato dei relativi interessi e le sanzioni mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

L’agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 24 / E del 12 aprile 2021 ha istituito i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo non spettante.

Codici tributo per la restituzione del contributo

Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante e il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione sopra citata, ha istituito i seguenti codici tributo:

  • 8128” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021”;
  • 8129” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021”;
  • 8130” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021”.

Istruzioni di compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, spiega l’Agenzia delle entrate, i codici tributo sopra riportati sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;

– infine, nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:

  • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
  • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
  • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione
  • (8128, 8129 oppure 8130);
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato
  • in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”;
  • nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto
  • da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

 

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